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Covid 19

Divieti a spostamenti nel Lazio zona gialla: liberi all’Immacolata e vietati a Natale e Capodanno

Il governo ha varato il decreto Natale che regola gli spostamenti durante le feste. Dal 21 dicembre sono chiusi gli spostamenti tra regioni e nei giorni di Natale, 25 dicembre, Santo Stefano, 26 dicembre e Capodanno, primo gennaio, sono vietati anche gli spostamenti tra comuni. Le regole sono a livello nazionale e quindi valgono anche per il Lazio ‘zona gialla’.
A cura di Enrico Tata
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Con un nuovo decreto legge il governo Conte ha regolato gli spostamenti durante le feste di Natale 2o2o, le prime, si spera le ultime, con la pandemia da coronavirus in corso. Una misura che varrà per tutte le regioni italiane, senza distinzione tra area gialla, area arancione e area rossa. In pratica, questo prevede il nuovo decreto, da lunedì 21 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021, giorno della Befana, sarà vietato, in tutto il territorio nazionale e, quindi, per tutta la durata delle feste, Capodanno e Befana compresi, ogni spostamento in entrata e in uscita tra le regioni o tra le province autonome. Nei giorni di Natale, venerdì 25 dicembre 2020, e di Santo Stefano, sabato 26 dicembre 2020 è vietato ogni spostamento tra comuni. Stessa misura anche nella giornata di Capodanno, venerdì primo gennaio 2020. Gli unici spostamenti consentiti saranno quelli motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o ancora motivi di salute. Sarà comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per quanto riguarda le seconde case, non sarà possibile raggiungerle dal 21 dicembre in poi se si trovano in altre regioni, e nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio, non si potrà neanche recarsi nelle seconde case che si trovano in un altro comune. Non sono previste deroghe, per il momento, per i figli che vogliano andare dai genitori nei giorni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio.

Decreto spostamenti dicembre, cosa cambia a Roma e nel Lazio

Le regole, come detto, valgono per tutte le regioni italiane e non ci sono differenza in base alle loro ‘colorazioni'. Nello specifico anche se il Lazio dovesse rimanere in zona gialla, i cittadini laziali non avranno ‘vantaggi' sugli spostamenti rispetto agli altri. Qualche esempio, tuttavia, potrebbe aiutare a comprendere il nuovo decreto legge sugli spostamenti per le feste di Natale: i lavoratori o gli studenti universitari di Roma che risiedono in un'altra regione, volendo, possono partire dal 21 dicembre in poi perché starebbero raggiungendo il loro domicilio o la loro residenza. Nei giorni di Natale, di Santo Stefano e di Capodanno, per esempio, i cittadini di Roma non potranno lasciare la città se non per motivi di necessità. Eventuali pranzi con parenti, quindi, dovranno essere fatti all'interno del territorio di Roma Capitale. Negli stessi giorni, si ricorda, sarà vietato anche lo spostamento tra comuni limitrofi. Per il momento non sono previste limitazioni per quanto riguarda il giorno dell'Immacolata, martedì 8 dicembre.

Il testo del nuovo decreto legge su spostamenti Natale

Il testo integrale del nuovo decreto legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche in vista delle imminenti festività; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Firmato MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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