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Manovra 2026

Rottamazione quinquies, come funziona la nuova pace fiscale: chi può aderire e come si paga

La nuova Legge di Bilancio permette di regolarizzare i debiti fiscali e previdenziali affidati alla riscossione tra il 2020 e il 2023, pagando in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali con interessi ridotti. Un’opportunità per chi vuole mettersi in regola risparmiando su sanzioni e interessi.
A cura di Francesca Moriero
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Con la nuova legge di Bilancio, il Governo rilancia anche una delle misure fiscali più discusse e attese degli ultimi anni: la rottamazione delle cartelle esattoriali, giunta alla quinta edizione. Tecnicamente si chiama "rottamazione quinquies", e permetterà a cittadini e imprese di regolarizzare i propri debiti fiscali e previdenziali in modo agevolato, pagando solo l'importo residuo dovuto (senza sanzioni e interessi di mora), con la possibilità di dilazionare il pagamento in rate spalmate su un arco di tempo fino a nove anni.

Ecco a chi si rivolge la misura, quali debiti possono essere sanati, quali sono le modalità di pagamento e quali condizioni bisogna rispettare per non decadere dai benefici.

Quali cartelle si possono rottamare e quali no

La nuova sanatoria riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione (quindi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o altri soggetti incaricati) tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.

In particolare, è possibile sanare:

  • Imposte non versate (es. IRPEF, IVA, imposte sostitutive);
  • Contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi o imprese, purché non già oggetto di accertamento.

Non tutte le pendenze possono però rientrare nella rottamazione. Restano infatti escluse:

  • Le cartelle derivanti da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate (cioè da controlli già eseguiti e definiti);
  • Le somme riferite a tributi che non rientrano nei limiti previsti dalla norma, come l’IRAP o le addizionali regionali, se non diversamente stabilito dagli enti locali.

Come si paga la rottamazione quinquies: unica soluzione o rateizzazione

Chi aderisce alla rottamazione può scegliere poi tra due modalità di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione:

  • L’intero importo dovuto deve essere versato entro il 31 luglio 2026.

Pagamento rateale:

  • È possibile suddividere l'importo in 54 rate bimestrali (cioè una ogni due mesi), quindi in un piano di rimborso che dura 9 anni, dal luglio 2026 fino al 31 maggio 2035.
  • Ogni rata dovrà avere importo costante, e non potrà essere inferiore a 100 euro.
  • In caso di pagamento rateale, si applicheranno interessi del 4% annuo, calcolati sul debito residuo.

Entro il 30 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà poi comunicare a ciascun contribuente che ha aderito:

  • L'importo totale da versare,
  • Il calendario dettagliato delle scadenze,
  • L'ammontare delle singole rate.

Il ruolo di Comuni, Regioni ed enti locali

La bozza di legge prevede che anche Regioni, Comuni ed enti locali possano introdurre proprie misure di definizione agevolata, ma esclusivamente sui tributi di loro competenza. Questo significa che gli enti possono decidere autonomamente:

  • Di ridurre o annullare interessi e sanzioni;
  • Di prevedere forme agevolate di pagamento per imposte locali (come IMU, TARI, ecc.), escluse però le compartecipazioni statali come IRAP o addizionali IRPEF.

Le modalità dovranno essere stabilite con delibere specifiche; chi vuole beneficiare di queste misure dovrà però effettuare i pagamenti entro un termine minimo di 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento locale.

Stretta contro i furbetti: chi non paga decade dai benefici

Per evitare comportamenti "opportunistici" da parte dei contribuenti, la norma prevede però delle regole molto rigide. In particolare, si perde l'accesso alla rottamazione e si decade dai benefici se si verifica una delle seguenti situazioni:

  • Non si versa la prima rata nei tempi previsti;
  • Si effettua un pagamento inferiore al dovuto;
  • Si saltano due rate, anche non consecutive.

Chi decade dalla sanatoria dovrà pagare l'intero importo originario, comprensivo di sanzioni, interessi e more, e tornerà esposto alle azioni di riscossione forzata (pignoramenti, fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, ecc.) da parte dell'agente della riscossione.

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