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Referendum, respinto il ricorso di Onida: “Il quesito non lede il diritto di voto”

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso presentato dal costituzionalista Valerio Onida, in cui si sollevava una questione di legittimità costituzionale relativa al quesito referendario da sottoporre agli elettori, chiedendone il relativo “spacchettamento”.
A cura di Charlotte Matteini
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Il referendum è salvo e si svolgerà il prossimo 4 dicembre, come da data prevista. Il ricorso presentato lo scorso 27 ottobre dal costituzionalista ed ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida è stato respinto dal Tribunale di Milano. Secondo il giudice civile Loreta Dorigo, il quesito apposto sulla scheda referendaria, seppur comprendente diversi punti della riforma Boschi molto diversi tra loro, non lederebbe il diritto di voto del cittadino e pertanto rimarrà uguale a quello depositato e non si ricorrerà allo spacchettamento richiesto che, qualora fosse stata avvalorata la tesi del professor Onida, avrebbe potuto provocare il rinvio della data della consultazione referendaria a data da destinarsi.

Il punto focale del ricorso presentato da Onida sosteneva la sussistenza di una questione di incostituzionalità relativa alla strutturazione del questito referendario: secondo il costituzionalista, gli elettori il prossimo 4 dicembre saranno chiamati a esprimere il proprio parere su 5 diverse questioni condensate in un unico quesito: il superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi della politica, l'abolizione del Cnel e la revisione del titolo V della Costituzione. Secondo il professor Onida era quindi necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, per ottenere un parere in merito allo spacchettamento del quesito. L'istanza è stata però bocciata dal Tribunale di Milano, che ha sostenuto che " il diritto di voto non pare leso dalla presenza di un quesito esteso e comprensivo di un'ampia varietà di contenuti". Secondo i giudici, sarebbe infatti proprio la stessa Costituzione, all'art.138, "a connotare l'oggetto del referendum costituzionale come unitario e non scomponibile. In caso di parcellizzazione dei quesiti, l'elettore, libero di scegliere su ogni singolo quesito, finirebbe in tal caso per intervenire quale organo propulsore dell'innovazione costituzionale contro la lettera della norma (oltre che a favorire l'ingresso di una contrattazione politica di carattere compromissorio, evenienza giustamente paventata dagli stessi ricorrenti)".

"Una riforma costituzionale di ampio respiro, come possono essere revisioni della Costituzione interessanti più articoli e più titoli, da definirsi pur sempre revisioni parziali, il referendum nazionale non potrà che riguardare la deliberazione parlamentare nella sua interezza, non potendosi disarticolare l'approvazione o il rigetto di un testo indiviso alla sua fonte, le cui diverse parti sono in rapporto di reciproca interdipendenza e deve essere tenuto presente che le disposizioni di una legge di revisione, ancorché quest'ultima si occupi di articoli della Costituzione fra loro diversi e regolanti materie potenzialmente non omogenee, non possono per ciò stesso ritenersi prive di interconnessione", ha motivato il tribunale di Milano, rigettando il ricorso.

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