Pensioni di invalidità, cosa cambia con la sentenza della Consulta: assegno non può scendere sotto i 603 euro

Novità per pensioni: l'importo dell'assegno di invalidità non potrà più scendere sotto i 603 euro. Lo ha stabilito con una sentenza il 9 luglio scorso la Corte Costituzionale, come riportato oggi da un articolo del Messaggero.
In pratica, chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995 ed è quindi interamente nel sistema contributivo di calcolo delle pensioni, in caso di invalidità potrà avere l'integrazione al minimo dell'assegno. La Consulta ha considerato illegittimo il divieto all'integrazione al minimo per l'assegno ordinario d'invalidità, spettante al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacità di prestare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini. Il divieto fino ad ora era previsto dalla riforma Dini del 1995, allo scopo di garantire la sostenibilità per il sistema previdenziale. Per gli assegni invece erogati con il sistema retributivo o con il sistema misto, l'integrazione al minimo, fissato per quest'anno a quota 603,40 euro mensili, era già prevista.
L'assegno quindi se non raggiungerà sulla base dei contributi versati i 603 euro al mese del trattamento minimo, sarà integrato fino al raggiungimento di questa cifra. La decisione non ha carattere retroattivo: in considerazione del fatto che una pronuncia di accoglimento avrebbe determinato, per l'anno in corso, in ragione degli ordinari effetti ex tunc, un ingente e improvviso aggravio a carico della finanza pubblica, in gran parte connesso al recupero degli arretrati, la Corte ha deciso di far decorrere gli effetti temporali della decisione dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 10 luglio 2025.
Come cambia l'importo dell'assegno di invalidità e per chi
Come dicevamo, per tutti quindi l'assegno ordinario di invalidità non potrà scendere sotto i 603 euro. La novità riguarda i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996. Fino ad ora l’integrazione al minimo era prevista solo per chi aveva una pensione liquidata con il sistema retributivo o misto, ora invece la misura è prevista per tutti, anche per i per percettori dell'assegno di invalidità interamente contributivo, che fino a questo momento potevano ritrovarsi con importi inferiori al minimo. La sentenza della Consula non ha però effetto retroattivo, ma si applica solo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ovvero dal 10 luglio.
Cosa dice la Corte Costituzionale nella sentenza sulle pensioni di invalidità
Secondo la Corte, "l'eliminazione dell'integrazione al minimo per l'assegno ordinario d'invalidità liquidato con il sistema contributivo previsto dalla riforma del 1995 non è tale da realizzare il principale obiettivo della stessa, ossia la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, perché la tutela aggiuntiva dell'integrazione al minimo era già finanziata tramite la fiscalità generale, come le prestazioni del sistema assistenziale".
Peraltro dell'assegno ordinario d'invalidità il lavoratore può aver bisogno anche molto prima del raggiungimento dell'età prevista per il godimento dell'assegno sociale, oggi erogato solo ai cittadini over 67. E, in caso di assegno ordinario d'invalidità di importo modesto, il soggetto in età attiva in ragione dell'invalidità, "potrebbe essere esposto al rischio di rimanere, anche per lungo tempo, privo di qualsiasi ulteriore supporto economico, là dove non sussistano i requisiti per ricevere anche l'assegno d'invalidità civile; non abbia una composizione familiare oppure una situazione reddituale o personale che gli consenta di usufruire di ulteriori sostegni, come l'assegno unico e universale oppure l'assegno di inclusione; non abbia la possibilità di trovare altre occupazioni confacenti alle sue attitudini".
Infine, la Corte ha evidenziato che l'assegno di invalidità "si sottrae al giudizio di disvalore espresso dall'ordinamento nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro di soggetti che, pur ancora in possesso di capacità lavorativa, non abbiano tuttavia accumulato una provvista finanziaria idonea a garantire loro, in vecchiaia, un adeguato trattamento pensionistico. L'assegno ordinario d'invalidità, infatti, è destinato a sopperire a situazioni in cui il lavoratore ha perso, per via dell'invalidità, una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato".
"Per tutte queste ragioni, conclude la Corte, la scelta operata dall'articolo 1, comma 16, della legge numero 335 del 1995 , di assimilare l'assegno ordinario d'invalidità agli altri trattamenti pensionistici liquidati con il solo sistema contributivo, per assoggettare anche il primo alla previsione di inapplicabilità delle disposizioni sull'integrazione al minimo, è stata ritenuta lesiva dell'articolo 3 della Costituzione, con assorbimento della censura relativa all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione".
Le reazioni
La sentenza della Corte costituzionale "sull'integrazione al minimo per pensioni di invalidità calcolate con il sistema contributivo è un pronunciamento storico", ha commentato su X la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone (M5s), che aggiunge: "Finalmente viene riconosciuto un diritto fondamentale e decade un divieto che, nel concreto, aveva arrecato molti danni. Adesso, anche chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 ed è quindi interamente nel sistema contributivo, potrà avere, in caso di invalidità, l'integrazione al minimo dell'assegno, indipendentemente dai contributi versati. Un passo avanti importante che estende i diritti e sana una discriminazione tra i cittadini titolari di pensione di invalidità".