Il processo a Silvio Berlusconi per frode fiscale per la Corte di Strasburgo è stato equo: “Ricorso infondato”
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato torto all'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, a tre anni dalla sua morte. Il processo per frode fiscale sui diritti tv Mediaset è stato equo.
L'ex premier Silvio Berlusconi e fondatore di Forza Italia aveva fatto ricorso contro l'Italia alla Corte di Strasburgo nel dicembre 2013 e dopo la sua scomparsa gli eredi avevano deciso di proseguire la causa. Secondo giudici di Strasburgo non c'è stato un difetto di imparzialità della Corte di Cassazione, che nell'agosto 2013 aveva reso definitiva la condanna per un piano di evasione fiscale attuato attraverso Mediaset S.p.A. e altre società dello stesso gruppo, in relazione all'acquisizione di diritti televisivi. Per cui il ricorso alla Corte di Strasburgo è "manifestamente infondato".
Nella sentenza di oggi della Sezione1 relativa al caso, la Corte europea ha stabilito "all’unanimità, che non vi era stata violazione dell’articolo 6 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda la denuncia secondo cui la Corte di cassazione avrebbe mancato di imparzialità". La decisione è arrivata all'unanimità, la Corte ha dichiarato ricevibile la parte dell'esposto riguardante una mancanza di imparzialità della Corte di Cassazione e irricevibile il resto.
Il ricorso di Berlusconi contro l'Italia alla Cedu
Il caso nasce dalla condanna per frode del 2023, alla quale il fondatore di Forza Italia si era opposto, rivolgendosi ai giudici di Strasburgo. Il ricorso era stata costruito a partire dalle presunte violazione delle 12 garanzie fondamentali della persona, contenute Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950.
Gli avvocati del Cavaliere sottolineavano la violazione del diritto a un tribunale indipendente, imparziale e precostituito per legge; la violazione del diritto di presenza e partecipazione effettiva al processo; la violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle armi e contraddittorio nella prova; e infine la violazione del principio di legalità e prevedibilità della pena.
I legali consideravano ingiusta l'assegnazione, nell'estate del 2013, del ricorso in Cassazione alla sezione feriale della Corte sulla base di una segnalazione sull'imminente prescrizione del reato. Un altro punto del ricorso si concentrava sul fatto che il processo di merito si fosse svolto a Milano invece che a Brescia, visto che 62 magistrati del distretto di Milano erano azionisti di Mediaset all'epoca dei fatti e quindi potenzialmente persone offese o danneggiate.
I giudici hanno esaminato l'imparzialità del collegio giudicante che ha confermato la condanna del ricorrente per complicità in dichiarazioni fiscali fraudolente, e quella sulle dichiarazioni fatte dal presidente del collegio, Antonio Esposito. Sia per l'una che per l'altra, la Cedu ha stabilito che non hanno violato il diritto a un equo processo. Per quanto riguarda gli altri punti su cui l'ex premier ha fatto ricorso, come il non aver potuto partecipare ad alcune udienze, la Cedu "non rileva alcuna apparente violazione" e quindi dichiara il resto del ricorso "manifestamente infondato".
La vicenda giudiziaria e le motivazioni della sentenza Cedu
"Il caso Berlusconi contro Italia (ricorso n. 8683/14) riguardava la denuncia di Silvio Berlusconi relativa all’iniquità della sua condanna penale per un sistema di evasione fiscale messo in atto tramite Mediaset Spa e altre società dello stesso gruppo, in relazione all’acquisto di diritti televisivi". si legge nella sentenza.
"La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, all’unanimità, che non vi era stata violazione dell’articolo 6 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda la denuncia secondo cui la Corte di cassazione avrebbe mancato di imparzialità. La Corte ha ritenuto che Berlusconi non avesse dimostrato che il collegio della Corte di Cassazione incaricato del suo caso, e in particolare il presidente della Sezione alla quale era stata assegnata la causa, avesse mancato di imparzialità. La Corte ha respinto le altre doglianze di Berlusconi in quanto manifestamente infondate o tardive", si legge ancora nel testo.
"La Corte ha ritenuto che la denuncia del ricorrente relativa alla mancanza di imparzialità della Corte di Cassazione si basasse sui seguenti quattro argomenti, che ha esaminato uno per uno.
1. Le dichiarazioni del giudice Esposito a “Il Mattino”: la Corte ha osservato che le dichiarazioni erano state rese dopo la pronuncia delle disposizioni operative in udienza pubblica il 1° agosto 2013, quando era già stata adottata una decisione definitiva. Nulla nell’articolo di giornale lasciava supporre che il giudice Esposito avesse affrontato il procedimento con un’idea preconcetta circa la colpevolezza del sig. Berlusconi. Né l’articolo faceva alcun riferimento specifico ai fatti del caso o alle prove su cui si era basata la condanna. Certo, la decisione di un giudice di rilasciare un’intervista alla stampa su una sentenza alla quale aveva contribuito in qualità di membro e presidente del collegio giudicante poteva sollevare una serie di interrogativi, in particolare alla luce del dovere di discrezione che i giudici erano tenuti a rispettare per salvaguardare l’equità processuale garantita dall’articolo 6 della Convenzione. Ciò era particolarmente vero nel caso in cui l’intervista avesse avuto luogo prima della pubblicazione della motivazione della sentenza in questione. Tuttavia, l’intervista rilasciata a ‘Il Mattino' non ha rivelato alcuna parzialità da parte del giudice riguardanti il caso o che possano dare adito a dubbi oggettivamente giustificati circa l’imparzialità della Corte di Cassazione.
2. Le osservazioni ostili attribuite al giudice Esposito, secondo quanto riferito da terzi: la Corte ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti a dimostrare che tali osservazioni fossero state effettivamente pronunciate. Non era stato inoltre accertato che il giudice avesse manifestato, prima del procedimento, alcuna parzialità o pregiudizio che potesse aver compromesso la sua imparzialità.
3. La Corte ha ritenuto che le osservazioni del giudice A.F. non costituissero prova di una mancanza di imparzialità da parte della Corte di Cassazione. Esse erano, inoltre, di carattere generale e incoerenti con la sua condotta durante e dopo il procedimento. Per quanto riguarda il presunto tentativo di registrare le deliberazioni private, la Corte ha ritenuto che, anche se fosse stato dimostrato, ciò non avrebbe dimostrato che gli altri giudici si fossero comportati in modo inappropriato. La Corte non ha quindi potuto constatare, sulla base delle osservazioni attribuite al giudice A.F., che la Corte di Cassazione non fosse stata imparziale.
4. Le presunte anomalie relative all’adozione della sentenza e al suo contenuto: la Corte ha sottolineato che la rapidità del procedimento non costituiva un indizio di mancanza di imparzialità. Per quanto riguarda le denunce relative allo svolgimento delle deliberazioni, ha innanzitutto rinviato alle proprie conclusioni sopra esposte sul tentativo di registrazione e ha poi osservato che la presunta partecipazione di un terzo alle deliberazioni era un’accusa mossa da ‘Il Giornale' senza alcuna prova a sostegno", conclude la Cedu.