
Come certamente saprete, il 22 e 23 marzo sarete chiamati alle urne per esprimervi sul referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia. Una consultazione che appare di particolare rilevanza, non solo perché verte su uno dei pilastri dell’architettura costituzionale, ma anche per il contesto politico in cui avrà luogo e per le conseguenze sul medio e lungo periodo nell’assetto istituzionale del nostro Paese. I sondaggi hanno fotografato una costante crescita dell’interesse dei cittadini, oltre che una situazione estremamente fluida. Non a caso, la campagna elettorale è stata ruvida e spigolosa, con punte di violenza verbale piuttosto sorprendenti.
Se siete fra la nutrita percentuale di indecisi su cosa fare, se state seriamente pensando di restare a casa per mancanza di informazioni chiare, se le strategie adottate dai due schieramenti non hanno fatto altro che confondervi le idee, allora questa è la guida pratica che può fare al caso vostro.
Per cosa si vota
Dalle 7 alle 23 di domenica 22 e dalle 7 alle 15 di lunedì 23 marzo saranno aperti i seggi del referendum popolare confermativo della legge costituzionale che reca il titolo: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Si tratta della riforma costituzionale approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre del 2025. La legge è di iniziativa governativa e, nei suoi passaggi parlamentari, è stata sostenuta in modo compatto dalla maggioranza, con il supporto di altri parlamentari di orientamento centrista.
È un testo piuttosto snello, che si compone di soli otto articoli e consiste nella modifica di sette articoli della Costituzione, come recita il quesito pubblicato sulla scheda:
Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?
Una piccola parentesi prima di continuare, per chiarire uno dei punti oggetto di scontro in campagna elettorale. La legge tecnicamente modifica sette articoli, ma i cambiamenti sostanziali riguardano essenzialmente gli articoli 104 (sulla natura del Consiglio Superiore della Magistratura) e 105 (con l’introduzione dell’Alta Corte). Nella comunicazione pubblica, si è imposta una semplificazione che si rivela abbastanza utile per spiegare in cosa consistono le modifiche alla Costituzione di cui si sta discutendo. Essenzialmente, dunque, il referendum riguarderà tre grandi questioni: la separazione delle carriere, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, la nascita dell'Alta Corte disciplinare.
La separazione delle carriere
Si tratta della questione certamente più popolare e più discussa in questa campagna elettorale, anche se probabilmente non la più dirimente. La riforma modifica in particolare l’articolo 104 della Costituzione sostituendo integralmente il primo comma in questo modo: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.
Prima di scendere nel dettaglio delle motivazioni a sostegno e contro tale riforma, è necessario fare qualche considerazione preliminare. Sulla separazione delle funzioni, più che delle carriere in senso stretto, era già intervenuta la riforma Cartabia, limitando fortemente i passaggi dalla magistratura giudicante a quella requirente (o viceversa). La legge attualmente in vigore, infatti, prevede la possibilità di un solo passaggio nell’arco dell’intera carriera, entro il termine di sei anni dalla data di prima maturazione della legittimazione al tramutamento ex art. 194 del regio decreto n. 12 del 1941. Le deroghe sono poche e, numeri alla mano, a cambiare carriera è stato solo l’1% dei magistrati. È anche vero che in gran parte degli Stati europei ci sono norme che disciplinano più o meno severamente la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. Precisiamo che si tratta di un confronto da fare con estrema attenzione, perché ogni architettura costituzionale va valutata nella sua complessità e ogni sistema istituzionale ha radici storiche, culturali e politiche diverse (vi lascio qui questo prezioso approfondimento del Servizio Studi della Camera dei deputati).
Ma se è così, allora perché tutta questa attenzione al tema della separazione delle carriere? Perché il governo ha speso tanta energia per inserire tale modifica nella nostra Costituzione, quando avrebbe persino potuto farlo con una legge ordinaria, come spiegava la sentenza 37/2000 della Corte Costituzionale? E, di contro, perché il fronte del No sta facendo le barricate contro un provvedimento che riguarderebbe una minima parte dei magistrati e che è in vigore, in forme diverse, in gran parte dei Paesi Ue?
Ecco, qui la questione si fa davvero complessa ed è necessario prendersi un po' di tempo per una spiegazione più approfondita.
Bisogna partire da lontano, cioè dalla discussione in Assemblea Costituente sul Titolo IV della Costituzione. Uno degli interventi fondamentali fu quello di garantire la piena indipendenza della magistratura dall’esecutivo, in discontinuità con quanto avvenuto con il regime fascista.
Come spiega il citato dossier della Camera dei deputati, “il dibattito relativo alla questione delle funzioni come unico elemento di distinzione dei magistrati fu assai ampio e vivace: esso fu influenzato dall’esigenza, largamente avvertita in quella sede, di impedire che nell’organizzazione interna dell’ordine giudiziario si perpetuassero sistemi che, attraverso la qualificazione per gradi, riproponessero schemi gerarchici ritenuti lesivi dell’autonomia e dell’indipendenza”. È questo il punto centrale: uno schieramento difende l’unità della magistratura vista come elemento di garanzia e forza, l’altro fa leva sulla previsione dello sdoppiamento del Csm come fulcro della riforma approvata, che poi va sulla scia di quelle su cui si è ragionato negli anni precedenti (ricordiamo, ad esempio, il ddl costituzionale del Berlusconi II con cui si prevedeva di ripartire tra tre organi distinti le funzioni ora assegnate al Csm).
Sulla volontà dei padri costituenti c’è da tempo un dibattito aperto. Giovanni Guzzetta, docente di diritto costituzionale e sostenitore del Sì non ha molti dubbi (La Stampa): “Questa riforma completa un processo iniziato già dall’Assemblea Costituente, i Padri costituenti concordavano sul fatto che la funzione giudicante e quella requirente dovessero essere distinte. All’epoca vigeva un modello di processo penale di tipo inquisitorio. Poi il modello processuale è cambiato e le due posizioni sono diventate nettamente distinte. Questa riforma completa il percorso: separa le carriere di chi accusa e di chi giudica”. È vero che i passaggi di carriera sono statisticamente pochi, ma i sostenitori del Sì spingono su un tasto diverso: gli avanzamenti di carriera e le condotte disciplinari in senso stretto. Spiega ancora Guzzetta: “La prossimità riguarda soprattutto le decisioni sulla carriera prese dal Consiglio superiore della magistratura. Ora i pubblici ministeri contribuiscono a decidere la carriera di un giudice e viceversa. I magistrati agiscono gruppi organizzati, non come singoli. Questa riforma vuole evitare condizionamenti indiretti. Se un giudice sa che la sua carriera è nelle mani di un organo in cui hanno un ruolo rilevante i pm, va da sé che può essere condizionato”.
Di diverso avviso, invece, il professor Gaetano Silvestri, secondo cui l’Assemblea Costituente decise deliberatamente di inserire i pm nell’organismo giudiziario per staccarli dalle ingerenze del governo: “L’indipendenza dei magistrati requirenti, e quindi dei pubblici ministeri nei processi, vista in stretta connessione con l’obbligatorietà dell’azione penale, è stata una scelta operata dai Costituenti per evitare che si ripetessero violazioni dei princìpi di eguaglianza e di imparzialità ove le funzioni postulatorie del pubblico ministero finissero in balia delle fluttuanti decisioni della politica”. Aggiunge il penalista Franco Moretti, fra i non moltissimi avvocati sul fronte del No: “Questa è una battaglia ideologica che rischia di infettare gli equilibri tra i poteri dello Stato, perché è una riforma che non serve a nulla, se non a una battaglia di bandiera. Il giudice è già oggi autonomo rispetto al pubblico ministero. I dati dicono che nel 50% dei casi il giudice in dibattimento dà torto al pm”.
La questione è che non si tratta di un intervento isolato, ma di una modifica organica che va a modificare l'equilibrio fra i poteri e il funzionamento complessivo della magistratura (si legga questo lavoro di Glauco Giostra). Basta considerare quelle che per la riforma sono modifiche consequenziali alla separazione delle carriere: la divisione del Consiglio Superiore della magistratura in due ambiti, dedicati rispettivamente a giudici e pm, e la previsione di un nuovo organismo per l'aspetto disciplinare.
La riforma del Csm
Come saprete, la riforma prevede un cambiamento radicale nella struttura, nella composizione e nelle funzioni dell’organo di autogoverno della magistratura. Si rompe l’unità del Csm, che al momento gestisce le carriere dei magistrati, determinandone i criteri di assunzione, le promozioni, i trasferimenti, le valutazioni, le assegnazioni e deliberando i procedimenti disciplinari. Se vincesse il Sì, dunque, avremmo prima di tutto uno sdoppiamento, con l’istituzione di un Csm giudicante (per i giudici) e uno requirente (per i pm), entrambi sotto la presidenza del Capo dello Stato. Cambieranno anche i criteri di composizione dei due organismi. Al momento, il Consiglio è composto da tre membri di diritto, venti membri togati e dieci membri laici (tra cui viene eletto il vicepresidente). Ricordiamo che è la Costituzione a stabilire la proporzione tra membri togati e laici, e che la presenza di questi ultimi risponde proprio all’esigenza di evitare che l’organo diventi completamente estraneo alle logiche del controllo democratico.
Escludendo quelli di diritto (il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), i restanti trenta componenti, venti togati e dieci laici, sono eletti, rispettivamente dai magistrati e dal Parlamento. Il sistema elettorale attualmente in vigore per i membri togati è piuttosto complesso, ma qui è opportuno ricordare che già adesso prevede una distinzione tra magistrati giudicanti e requirenti. I membri laici sono eletti in seduta comune a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 3/5 dei componenti dell’Assemblea.
La riforma cambia completamente questi meccanismi. Se passasse il referendum, avremmo questo schema:
La presidenza di entrambi gli organi sarà attribuita al Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori saranno estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi siano eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
È uno dei punti cruciali dell'intera consultazione: il sorteggio dei membri del Csm. Perché la maggioranza ha optato per questa scelta?
Tralasciando le boutade da campagna elettorale, l’obiettivo esplicito dei proponenti è quello di mettere un argine alla politicizzazione del Csm. In presenza di meccanismi elettivi, in qualunque ambito, acquistano un peso determinante gli organismi associativi, le strutture organizzate. Nel caso specifico, oggetto di una polemica ultradecennale sono le cosiddette “correnti” della magistratura, che influenzerebbero l’esito delle elezioni con la loro capacità di organizzare il voto dei magistrati e imporre i propri candidati. Della cosiddetta “deriva correntizia” si è parlato tanto e spesso non con la necessaria onestà intellettuale, è tuttavia incontrovertibile che il peso delle correnti nella scelta dei membri del Csm sia cresciuto nel corso degli anni. Va detto che è possibile fare un discorso simile per i membri laici, considerando che negli ultimi anni le scelte dei partiti si sono concentrate su persone che hanno avuto (prima o dopo) incarichi politici di primo piano. L’eventuale politicizzazione del Csm, dunque, non è un fenomeno che riguarda solo i membri togati.
La previsione del sorteggio per un organismo di natura costituzionale ha destato non poche perplessità. Se l’elezione comporta il rischio della politicizzazione, almeno rappresenta un meccanismo rodato in democrazia affinché emergano meriti e competenze (parliamo in linea di principio, chiaramente). Il sorteggio è evidentemente una misura drastica, che, nella lettura dei sostenitori del Sì, “dà uguali chance a tutti i magistrati di accedere ai Csm ed evita che si costituiscano cordate e strutture clientelari” (sono parole di Sabino Cassese, giudice emerito della Consulta). Il punto è capire se lasciare la scelta al caso non sia penalizzante per il funzionamento dell’istituzione e non finisca appunto per svalutarne prestigio e forza. Lo sostiene, ad esempio, Giovanni Maria Flick, giurista di fama: “Il sorteggio puro pregiudicherebbe la rappresentatività e la tenuta dell’autonomia dei magistrati nei confronti dei laici”.
C’è una questione ancora aperta, che non riguarda soltanto il meccanismo del sorteggio. Le specifiche di alcune modifiche previste dalla riforma sono rinviate a successive leggi attuative. Nel caso del sorteggio per i magistrati si immagina di ricorrere al sorteggio secco tra tutti gli aventi diritto, a differenza di quanto avviene per i membri laici, che sarebbero ancora eletti tra un elenco che comprende “tutti i professori universitari di materie giuridiche e tutti gli avvocati con almeno 15 anni di servizio”. Non è in effetti chiaro perché non si sia prevista una soglia di accesso anche per i magistrati, anche tenendo conto delle specificità dei compiti di un membro del Csm.
È questo uno degli aspetti su cui i sostenitori del No insistono maggiormente: la partecipazione a un organo costituzionale di tale rilevanza non è compito da poco, ma richiede abnegazione, preparazione e competenze specifiche. Il Csm non è un semplice organo burocratico, ma prende decisioni importanti, che devono essere basate su un’ampia conoscenza della materia e dell’ambiente, oltre che su una non secondaria dose di esperienza. Un magistrato alle prime armi, oppure uno che non ha mai approfondito gli aspetti amministrativi e disciplinari della professione, ha questo tipo di impostazione?
L'Alta Corte disciplinare
Piccola informazione di contesto: allo stato attuale, la valutazione di un eventuale illecito professionale o comportamentale spetta alla Sezione disciplinare del Csm, che appunto è a 360 gradi l’organo di autogoverno della magistratura. La riforma Nordio trasferisce tale funzione a un nuovo organismo, l’Alta Corte disciplinare, di cui spiega anche composizione e funzionamento. Ne faranno parte 15 membri, così suddivisi:
- tre membri nominati dal Presidente della Repubblica (tra professori e avvocati);
- sei membri laici, estratti a sorte da un elenco selezionato dal Parlamento;
- tre magistrati dalla carriera giudicante (estratti a sorte);
- tre magistrati dalla carriera requirente (estratti a sorte).
Intorno alla costituzione dell’Alta Corte si è scatenato un dibattito molto acceso, per una serie di ragioni. L'esigenza di intervenire sulla materia non nasce adesso, considerando le diverse proposte presentate in passato. Luigi Salvato ricorda qui le discussioni "anzitutto sul controllo di legittimità dei provvedimenti del Csm e poi anche sull’esigenza di regole procedurali omogenee per tutte le magistrature in materia di responsabilità disciplinare". Inoltre, nella scelta di togliere al Csm l'ambito disciplinare vi è la tesi secondo cui si debbano scardinare eventuali meccanismi di tipo corporativo. Il problema è che le scelte del governo sembrano essere piuttosto discutibili, nel merito e negli obiettivi.
Cominciamo col dire che sono in molti ad aver sottolineato (qui un ottimo compendio) le tante incongruenze sistematiche e alcuni “difetti di stesura tecnico-normativa” nella legge costituzionale. La preoccupazione maggiore consiste nel “rinvio alla legge ordinaria per chiarire gli aspetti più incerti della disciplina ipotizzato dai fautori della proposta, [che] assume il significato di una riforma che contiene un insieme disarticolato di norme in bianco”. Ne conseguono una serie di perplessità su aspetti qualificanti del funzionamento dell’Alta Corte. Si sta tanto discutendo, ad esempio, della questione dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare. La riforma modifica l’articolo 105 della Costituzione, inserendo, tra le altre cose, questo comma:
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Quindi, ricorso solo davanti all'Alta Corte in caso di controversia. Ciò in qualche modo configge con l’articolo 111, comma 7, della Costituzione che garantisce la possibilità di fare ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali. Tale versione è sconfessata dai sostenitori del Sì (il professor Barbera ritiene che “la lettura del sistema normativo renderà possibile il ricorso in Cassazione"), mentre dal No segnalano l’anomalia di una norma che sembrerebbe configurare una sorta di tribunale speciale.
Ma c’è di più, come notano Renato Balduzzi e Gianluca Grasso:
A fronte della separazione tra magistrati requirenti e giudicanti, affidati a due distinti Consigli superiori della magistratura, permarrebbe peraltro un’unica Corte disciplinare: il testo non chiarisce chi sarebbe chiamato ad esercitare l’azione disciplinare che, se affidata al Procuratore generale della Cassazione, come nel sistema attuale, comporterebbe un’attività di indagine affidata alla sola parte requirente anche nei riguardi dei giudicanti.
C'è poi quella che in molti considerano una scelta "irragionevole", ossia la limitazione degli interventi della Corte alla sola magistratura ordinaria. Infine, c'è sempre il problema del sorteggio, su cui citiamo le parole del professor Zanon:
Quale è l’autorevolezza di un organo disciplinare composto (in parte) per sorteggio? Non dovrebbe proprio il particolare rilievo costituzionale della forma di responsabilità qui in questione esigere una forte legittimazione dei componenti dell’organo? […] Ha un senso prevedere una legittimazione (e una conseguente autorevolezza) così diversa fra i vari componenti della Corte, considerando la ben diversa posizione dei laici nominati direttamente dal Presidente della Repubblica rispetto ai loro colleghi sorteggiati? Ancora: quale è la ratio di riservare la presenza nell’Alta Corte ai soli magistrati che esercitino (o abbiano esercitato) le funzioni di legittimità?
Il rimando alla legge ordinaria
Nel corso di queste settimane di campagna elettorale avrete sentito più volte far riferimento alle “leggi ordinarie”, che dovrebbero servire a chiarire gli aspetti più controversi e non meglio specificati della riforma Nordio-Meloni. Un percorso normale, tutto sommato, considerando che la Costituzione imposta i principi che poi verranno calati nel quadro normativo da provvedimenti di tipo attuativo. In questo caso, però, le incognite sembrano essere tante e tanto rilevanti.
Non è un aspetto secondario, anzi è probabilmente la parte più debole dell’intera proposta referendaria, perché lascia delle zone di grande incertezza sull’approdo finale della riforma. A cominciare dal meccanismo di elezione dei membri dei due nuovi Csm: se le proporzioni tra laici e togati restano le stesse, nessuno ci ha ancora spiegato né quale sarebbe il metodo del sorteggio, né cosa avverrebbe in caso di rifiuti, né come saranno compilati dal Parlamento gli elenchi da cui sorteggiare i nomi (resterà la maggioranza dei due terzi?). Discorso simile per la quota dei laici che dovranno prendere parte all’Alta Corte disciplinare, per la composizione dei collegi disciplinari o per l’avvio dell’esercizio di un’azione disciplinare.
L’unica cosa che sappiamo e che le leggi ordinarie dovranno essere varate entro un anno, dunque con questa maggioranza. Nordio e Meloni hanno assicurato che non ci saranno sorprese e che nessuno proverà colpi di mano. C’è da fidarsi?
Perché votare Sì, le ragioni "tecniche"
Mettiamo da parte gli argomenti più strettamente politici e proviamo a isolare le ragioni "tecniche e sostanziali" per cui votare Sì al referendum.
Già vi ho parlato del sorteggio come metodo per eliminare il peso delle correnti della magistratura, ora mi concentrerei su quello che per i sostenitori del Sì è l’elemento tecnico più cogente. Si tratta della volontà di dare piena attuazione all’articolo 111 della Costituzione, quello sul cosiddetto giusto processo. Con la riforma, si rafforzerebbe il concetto della “terzietà del giudice”, proprio perché i magistrati smetterebbero di condividere lo stesso organo di autogoverno e lo stesso potenziale percorso di carriera. La separazione delle carriere servirebbe dunque a evitare che si determini quella sorta di “prossimità psicologica e ordinamentale” tra giudici e pm che, secondo alcuni autorevoli osservatori (si leggano i dossier delle Camere Penali) determinerebbe ad esempio l’appiattimento dei giudici sulle tesi dell’accusa. In tal senso, l’esempio più ricorrente che fanno i promotori del Sì, è l’alta percentuale di accoglimenti delle richieste cautelari avanzate dai pm: con la nuova legge, si sostiene, i giudici sarebbero naturalmente portati a considerare l’accusa come una parte processuale identica a quella della difesa, riportando maggiore equità nel processo. Inoltre, separare le carriere potrebbe portare a una maggiore specializzazione delle funzioni, a beneficio della ricerca della verità, fine ultimo del giusto processo.
In qualche modo, anche l’Alta Corte disciplinare sarebbe garanzia della correttezza dell’operato dei magistrati, dal momento che le valutazioni disciplinari non sarebbero più influenzate dall’appartenenza alla stessa corrente.
Perché votare No, le ragioni tecniche
Anche in questo caso eviterò di tornare sulla questione del sorteggio, di cui abbiamo già parlato. Restando sulla separazione delle carriere, c’è una premessa importante da fare per comprendere le ragioni tecniche per dire No alla riforma. Da un punto di vista strettamente giuridico è sbagliato considerare il processo come un gioco di ruolo: un giudice terzo, la difesa e l’accusa. Questo perché il pm in Italia non è semplicemente “l’avvocato dell’accusa”, ma un organo di giustizia che raccoglie gli elementi necessari all’accertamento della verità, lavorando, se lo ritiene opportuno, anche per scagionare l’imputato o non incriminare l’indagato. Con la riforma, dunque, si creerebbe un attore specializzato solo nel ricercare gli elementi atti a provare la colpevolezza, con danno anche per la fase di indagini preliminari, proprio perché il pm perderebbe il necessario approccio imparziale.
C’è poi un elemento importante, relativamente all’indipendenza costitutiva del pm. Un’analisi di Magistratura Indipendente (una delle correnti moderate) sostiene che la separazione delle carriere comporti la rottura dello “scudo tecnico” che protegge l’azione penale dalle influenze esterne e mini le garanzie di inamovibilità e indipendenza del giudice (ma su questa parte torneremo nel considerare le ragioni politiche del No).
Sull’Alta Corte ho già elencato le perplessità su sorteggio e “giurisdizione speciale”, qui aggiungerò solo il rischio che la presenza di una componente laica politicizzata possa in qualche modo trasformare il giudizio disciplinare da una valutazione tecnica sulla condotta a un potenziale strumento di pressione politica contro i magistrati considerati scomodi.
Il dibattito politico
Durante questa campagna elettorale ne abbiamo sentite di ogni tipo. Il dibattito ha preso una deriva pessima, come del resto capita sempre più spesso, con grande danno per l'opinione pubblica. Nella discussione sono entrate questioni che non c'entrano nulla con la riforma, in particolare per quel che riguarda il funzionamento della giustizia. Lo ha specificato lo stesso ministro Nordio: "Questa riforma non influisce sull'efficienza della giustizia, nessuno lo ha mai preteso". È bene dunque ricordare in via preliminare che la Riforma non affronta altri temi che quelli elencati: non si interviene sulla durata e sulla struttura dei processi, non si modificano le norme sulla certezza della pena, non si cambiano le garanzie costituzionali. Allo stesso modo, non c'è motivo per buttare in un unico calderone qualunque argomento possa far comodo alla propria propaganda: abbiamo sentito parlare di immigrazione, di sicurezza, di ordine pubblico, persino della famiglia nel bosco, spesso con associazioni prive di alcuna logica e tantomeno decenza. Bufale sul fascismo comprese.
Dunque, proviamo a restare sul tema e capire le ragioni più strettamente politiche dell'una e dell'altra posizione.
Giorgia Meloni, che si è molto esposta in questa campagna elettorale, ha più volte ribadito di considerare la riforma come fondamentale per “correggere le storture profonde e strutturali” del funzionamento della giustizia in Italia, sottolineando come in passato la Costituzione sia stata modificata in altri ambiti, che ne sono usciti più moderni e funzionali. Nella sua ultima intervista, a Il Dubbio, ha ribadito una serie di concetti-spot:
L'obiettivo di questa riforma è rendere la giustizia più moderna, giusta, responsabile e libera. Libera dai condizionamenti della politica, e da quelle degenerazioni correntizie che hanno compromesso la credibilità, il prestigio e l'autorevolezza della magistratura. […] Questa riforma non è di destra né di sinistra. È una riforma di semplice e puro buonsenso, e non è affatto un caso che molti dei punti che prevede, dalla separazione delle carriere al sorteggio per il Csm, siano stati proposti in passato da chi oggi li contesta con tanto impeto, col solo obiettivo di attaccare politicamente il governo. […] Se c'è qualcosa di più odioso di un sistema che non garantisce che un magistrato, come tutti gli altri cittadini, paghi per i propri errori, è un sistema che chiude un occhio davanti a quegli errori e che consente a quei magistrati negligenti di ricevere valutazioni positive dal Csm e fare carriera.
Quello degli errori giudiziari è un tema reale, soprattutto quando si parla di ingiusta privazione della libertà personale. Per la destra e per il fronte garantista, la riforma comporterebbe un utilizzo più attento e responsabile, ad esempio, della carcerazione preventiva e, in ogni caso, una maggiore accountability dei magistrati.
Il ministro Nordio ci dice qualcosa di più su un altro keypoint, la lotta alla "politicizzazione" della giustizia e il recupero della centralità della politica: "La componente togata rappresenterà la magistratura nella sua purezza di indipendenza, senza condizionamenti delle correnti. Facciamo recuperare alla politica il suo primato costituzionale". Nello specifico delle dinamiche processuali, sempre il ministro: "La giurisdizione è un tavolo a tre gambe: accusa, difesa e giudice terzo e imparziale. Non vedo perché il pm dovrebbe avere una supremazia etica o giuridica sull’avvocato".
Al di là degli slogan, c'è un concetto su cui ruota gran parte del dibattito: quello del controllo. Per il centrodestra, che da decenni vagheggia progetti di riforma simili a questo, non va confusa l'indipendenza della magistratura con l'autoreferenzialità, e il disegno costituzionale prevede appunto che tra i poteri dello Stato vi sia un equilibrio. La riforma va nella direzione dello scardinamento di quello che si percepisce come un potere che sfugge al controllo della politica, che si autoalimenta secondo logiche corporative e che spesso agisce secondo appartenenze politiche. In questo senso, le modifiche nella struttura, composizione e funzione del Csm (e l'introduzione dell'Alta Corte) appaiono centrali, perché aumentano le garanzie di un controllo serrato sull'operato dei magistrati.
Questa lettura è fortemente contestata dal fronte del No, con argomentazioni di varia natura, ma che partono tutte dalla difesa dell'impostazione base della nostra Costituzione. Come notano eminenti studiosi, infatti, "la logica che ispira le disposizioni costituzionali sulla magistratura ordinaria è quella di assicurare la separazione dal potere, prima ancora che la separazione dei poteri”, proprio perché i Padri costituenti avevano ben vivido il ricordo del regime fascista e l'asservimento dei giudici all'esecutivo. In questo senso, rompere l'unità del Csm, aumentare il peso del controllo politico, trasferire l'ambito disciplinare a un nuovo istituto, finirebbe per minare direttamente l'indipendenza della magistratura, al di là dei buoni propositi dei proponenti della riforma. L'esempio più eclatante è costituito dalla composizione dei collegi dell'Alta Corte disciplinare, che potrebbe addirittura vedere la previsione di una maggioranza politica nella sezione che valuta i pm (sei a tre) o un equilibrio tra laici e togati in quella per i giudici. In un modello di questo tipo, il timore di un procedimento disciplinare potrebbe indurre i pm a non intraprendere indagini “scomode” e i giudici a considerare nelle loro valutazioni il “peso politico” di un cittadino sottoposto a giudizio.
Il professor Lattanzi spiega con grande precisione questo passaggio:
Siamo in presenza di un mutamento della natura del pubblico ministero e la disarticolazione dell’ordinamento costituzionale contenuto negli articoli 101-110 Cost., con un forte indebolimento del potere giudiziario. Questo potere oggi si fonda soprattutto sull’organo di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura, che costituisce il riferimento unico, anche disciplinare, per tutta la magistratura, giudicante e requirente, ed è evidente che il suo smembramento in tre organi (due Consigli superiori e l’Alta Corte disciplinare) e la loro composizione con un sorteggio indeboliscono sostanzialmente la posizione costituzionale della magistratura.
[…] Si sta formando una nuova cultura, diversa da quella che informa la nostra Costituzione e che vede nel giudice un applicatore della legge, anche eventualmente in contrasto con gli altri poteri dello Stato; una cultura, tipica dei regimi autoritari, che considera la funzione giurisdizionale servente rispetto all’indirizzo politico dominante e pretende che il giudice con i suoi provvedimenti non ostacoli l’azione governativa ma anzi l’assecondi.
Sulla questione delle correnti, i sostenitori del No ribaltano il discorso. Il sorteggio, spiegano, priva i membri di ogni istituzione di quella legittimità necessaria per svolgere il proprio compito, li deresponsabilizza e rischia di tradursi in disimpegno. Controllo, valutazione, assegnazione, trasferimento, punizione non sono compiti meramente burocratici, ma richiedono responsabilità e abnegazione, oltre che una legittimazione formale e sostanziale da parte dei propri colleghi.
Sulla separazione delle carriere, infine, il discorso che fanno gli oppositori alla riforma è semplice: perché non farlo con legge ordinaria? Perché ricorrere alla riforma della Costituzione se l'obiettivo è "solo" separare le carriere o rendere i giudici "più responsabili" degli errori che commettono (per inciso, la riforma non tocca la responsabilità civile dei giudici)? Non sarà che l'obiettivo ultimo è un altro, ovvero mettere le mani sulla magistratura?
E qui veniamo all'ultima tappa del nostro viaggio, i retropensieri e le ragioni nascoste.
Timeo Danaos et dona ferentes
Uso la celebre frase dal libro II dell’Eneide per parlare brevemente del “non detto” dietro questa consultazione. In tanti, in effetti, voteranno anche a prescindere dal merito delle questioni, guardando al quadro generale non solo per il possibile o probabile strascico politico che il risultato del referendum potrebbe avere. “Ho timore dei greci anche quando portano doni”, dice il sacerdote troiano Laocoonte nel trovarsi di fronte al cavallo abbandonato dagli invasori sulla spiaggia alle porte della città, a testimoniare quella diffidenza che si prova quando si intravede a malapena il “vero scopo” degli avversari. È questa la sensazione che hanno in molti, tra le fila dell’opposizione al governo, avvalorata anche da alcune uscite “estemporanee” di chi la riforma l’ha scritta (si vedano le dichiarazioni della capo di gabinetto di Nordio Bartolozzi). Dall’altra parte, in molti fanno valutazioni opposte quotidianamente, mettendo in dubbio che l’operato dei giudici abbia spesso fini più strettamente politici. Da lì la necessità di intervenire, per rimettere le cose a posto con un cambiamento strutturale e non con singoli interventi (come potevamo essere, appunto, la separazione definitiva delle carriere o l'inasprimento delle norme sulla responsabilità civile dei magistrati).
Ecco, spero abbiate le idee un po' più chiare in vista del voto di domenica e lunedì. Perché, in definitiva, consapevolezza e conoscenza degli argomenti sono le precondizioni per esercitare un diritto troppo spesso sottovalutato.