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News su migranti e sbarchi in Italia

Cosa succederà ora alle Ong che salvano i migranti con il blocco navale imposto dal Governo

Cosa succederà concretamente alle navi Ong che salvano migranti in mare con il blocco navale introdotto dal governo nel nuovo pacchetto immigrazione? Abbiamo posto questa domanda a Luca Masera, avvocato di Asgi, per capire cosa cambia con la misura dell’interdizione temporanea dell’attraversamento del limite delle acque territoriali. Con l’ultimo dl sono previste multe per le navi Ong da  10mila a 50mila euro.
Intervista a Luca Masera
avvocato di Asgi e professore di diritto penale
A cura di Annalisa Cangemi
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Immagine di repertorio
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Qualche giorno fa il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo pacchetto immigrazione, che contiene anche la norma sul cosiddetto ‘blocco navale', una misura bandiera per il governo e soprattutto per Giorgia Meloni, che lo aveva proposto più volte in passato.

Non si tratta di fermare fisicamente le navi ong in mare, ma stiamo parlando di una stretta che dovrebbe disincentivare e impedire, secondo i piani del governo, l'arrivo di imbarcazioni umanitarie cariche di migranti all'interno delle acque territoriali italiane. La novità si trova all'articolo 2 del testo del disegno di legge, ‘Interdizione temporanea dell’attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale'.

Quando scatta il blocco navale e perché è problematico capire cosa è una "minaccia grave"

La prima parte dell'articolo dice che il ‘blocco navale' scatta "nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale". Per disporre il blocco, temporaneo, serve una delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del titolare del Viminale. Nella delibera bisognerà specificare i motivi dell’interdizione; la tipologia di imbarcazioni nei cui confronti l’interdizione opera; la durata del blocco. Il divieto di attraversamento delle acque territoriali dovrebbe avere una durata non superiore a trenta giorni, "prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi".

Per minaccia "grave" si intende:

  • il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale;
  • la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini;
  • le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale;
  • gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza.

Questa è la prima parte della norma, che presenta alcune criticità, come messo in evidenza da Asgi. Il professor Luca Masera, avvocato e membro del direttivo di Resq People Saving People, contattato da Fanpage.it, spiega infatti che quando si fa riferimento alla "minaccia grave" per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, il perimetro è troppo incerto e non ben definito. Ci sarebbe insomma un certo grado di approssimazione nella norma, che non renderebbe la sua applicazione semplice. "Questi elementi potrebbero essere oggetto di controllo da parte dell'autorità giudiziaria, in caso di ricorso. Quando menzionerà il ‘rischio terrorismo' o la ‘pressione migratoria eccezionale', il governo dovrà fondarsi su fatti concreti, con dovranno avere una base empirica verificabile, non potranno essere delle mere affermazioni da parte dell'esecutivo".

"A proposito poi della ‘pressione migratoria eccezionale', questo tema è regolato in modo analitico da un regolamento dell'Ue, approvato nel 2024 nell'ambito del nuovo Patto Migrazione e Asilo in vigore da giugno. C'è una procedura specifica per i casi di eccezionale afflusso: lo Stato deve notificare la situazione alla Commissione, quest'ultima valuta se ci sono gli estremi per dichiarare l'emergenza, e si così attiva un meccanismo di solidarietà da parte degli altri Stati nei confronti del Paese sottoposto alla pressione migratoria eccezionale. Si prevede inoltre una deroga su alcuni diritti dei migranti in relazione alla valutazione delle domande d'asilo. Ma non si parla affatto in quel regolamento di chiusura delle frontiere e delle acque territoriali, come vorrebbe il governo Meloni". Insomma, Masera ricorda che dovrebbe essere previsto un passaggio con la Commissione europea, prima di dichiarare la ‘pressione migratoria eccezionale'. "Introdurre queste nuove norme diventa molto problematico, perché il regolamento europeo si propone come obiettivo quello di disciplinare la reazione degli Stati nei casi di particolare afflusso migratorio. Il nuovo dl non tiene minimante conto di quello schema".

Come si comporteranno le navi Ong davanti a questo nuovo divieto?

Un altro punto debole della nuova norma inserita nel pacchetto immigrazione riguarda la seconda parte dell'articolo 2 del provvedimento, ovvero quella che recita così:

"I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza".

Le navi umanitarie che salvano migranti in mare subiranno un rallentamento o uno stop alle loro missioni in mare? Se una nave viaggia con migranti a bordo non potrebbe essere interdetta in assenza di un Place Of Safety vicino e accessibile. "Non sarebbe possibile negare l'accesso alle navi Ong, anche se ci fosse un afflusso di migranti eccessivo. Non è possibile non soccorrere le persone in mare, come ha stabilito il diritto internazionale del mare in decine di procedimenti in cui sono state coinvolte le Ong", sottolinea Masera a Fanpage.it.

Chi non rispetta il blocco rischia, secondo il dl, rischia la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  10mila a 50mila euro. "La responsabilità solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all’utilizzatore o all’armatore e al proprietario della nave", si legge ancora nel testo, che aggiunge: "In caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima imbarcazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’imbarcazione e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare".

Masera ricorda che al momento non c'è nessun accordo stretto tra il governo italiano e i Paese terzi: "L'accordo con Tirana prevede espressamente che i migranti che accedono alle strutture albanesi debbano essere recuperati in mare solo da navi delle autorità italiane. Non vengono menzionate in quell'accordo le imbarcazioni delle Ong. Quindi andrebbe rinegoziato anche il patto con l'Albania. Inoltre, se anche venissero stipulati questi accordi, è evidente che non ci sarebbe alcun rischio di multe o confisca per le Ong che decideranno di non portare i migranti verso luoghi ritenuti non sicuri".

L'elenco dei Paesi sicuri è stato da poco aggiornato dall'Ue: sono inclusi Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. "Al netto di questo elenco aggiornato, è da escludere che le organizzazioni umanitarie, come Resq People Saving People,  possano portare le persone salvate in mare in luoghi che secondo gli standard internazionali non sono sicuri, anche se il Parlamento europeo dovesse certificare che un Paese come la Tunisia è sicuro. Oggi non lo è affatto", dice ancora Masera a Fanpage.it. "Proprio in questi giorni come Asgi stiamo depositando un ricorso alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli contro la Tunisia per il trattamento dei migranti e le violenze perpetuate nei loro confronti".

Quindi, se anche venissero applicate le sanzioni alle Ong, previste dal dl, queste verrebbero contestate in sede giudiziaria. "Nel caso della Tunisia, difficilmente un giudice italiano confermerebbe una sanzione di questo tipo a una nave che si rifiutasse di riportare i migranti verso quel Paese", sottolinea il professore di Asgi a Fanpage.it.

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