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Cosa significa l’accusa di aggiotaggio e cosa rischiano ora Caltagirone, Lovaglio e Milleri

La scalata di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca è finita al vaglio degli inquirenti di Milano. Una delle accuse rivolte ai tre potentissimi indagati – Francesco Gaetano Caltagirone, Luigi Lovaglio e Francesco Milleri – è quella di aggiotaggio. Si tratta del crimine commesso da chi, in qualche modo, manipola il mercato finanziario con falsità o inganni, e prevede fino a cinque anni di carcere.
A cura di Luca Pons
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Da sinistra: Luigi Lovaglio, Francesco Gaetano Caltagirone e Francesco Milleri
Da sinistra: Luigi Lovaglio, Francesco Gaetano Caltagirone e Francesco Milleri

La notizia dell'indagine sull'operazione Mps-Mediobanca, in cui sono indagati i leader del gruppo Caltagirone, di Luxottica e di Monte dei Paschi, ha scosso il mondo della finanza. Francesco Gaetano Caltagirone, Luigi Lovaglio e Francesco Milleri sono sotto indagine perché accusati di aggiotaggio: ovvero di essersi, in sostanza, messi d'accordo segretamente per manipolare il mercato finanziario. Prima con una scalata di Caltagirone e Delfin (la holding che controlla Luxottica, guidata da Milleri) a Monte dei Paschi di Siena, comprando le quote dal governo Meloni. Poi, con Mps, per arrivare al vero obiettivo, cioè acquisire Mediobanca.

Le indagini sul complicato intreccio di interessi finanziari e politici sono ancora in corso, quindi non è ancora arrivata la richiesta della Procura di Milano di archiviare il caso oppure di andare a processo. In attesa che i dettagli del caso emergano, è utile chiarire che cos'è l'aggiotaggio, in quali forme può avvenire e cosa rischia chi viene condannato per averlo commesso.

Cos'è il reato di aggiotaggio: la pena prevista

L'aggiotaggio, concretamente, è il crimine commesso da chi diffonde falsità o mette in piedi una finzione con l'obiettivo di manipolare il mercato finanziario. L'ipotesi degli inquirenti è che Caltagirone, Milleri e Lovaglio, per ottenere i loro obiettivi nel ‘risiko' bancario degli ultimi anni avrebbero stretto un accordo segreto tra loro, andando contro le regole e le norme esistenti.

L'articolo 2637 del Codice civile parla dell'illecito di aggiotaggio, che è regolato in forme diverse anche dal Codice penale e dal Tuf (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Il Codice civile è piuttosto tecnico sul punto. Commette aggiotaggio chi "diffonde notizie false", oppure porta avanti "operazioni simulate o altri artifici", che possono avere due effetti: o "provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari" che non sono quotati o per i quali "non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato"; oppure "incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari". La pena va da uno a cinque anni di carcere.

L'aggiotaggio comune, bancario e la manipolazione del mercato: quali sono le differenze

L'illecito appena descritto, inserito nel Codice civile, spesso viene chiamato "aggiotaggio societario" o "bancario". Si distingue così dall'aggiotaggio comune, previsto invece dall'articolo 501 del Codice penale, che tecnicamente si chiama "Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio".

Questo è molto simile al primo, ma parla in generale di finzioni che causano "un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci" o i "valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato", con l'obiettivo di "turbare il mercato". Prevede una fino a tre anni di carcere e una multa fino a 25.822 euro.

Diverso ancora è invece l'illecito descritto dall'articolo 185 del Tuf. Questo riguarda nello specifico la manipolazione del mercato, e colpisce chi "diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi" che possono causare una "sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari".

Qui le pene aumentano parecchio. Si va da uno a sei anni di carcere, e le sanzioni economiche possono valere tra 20mila a cinque milioni di euro. Senza contare che la multa può essere alzata, se è "inadeguata" rispetto alla "entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato", o alla "rilevante offensività del fatto", o alle "qualità personali del colpevole". La somma può andare fino a "dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato".

La seconda accusa a Caltagirone, Lovaglio e Milleri: ostacolo alle autorità di vigilanza

Il secondo reato di cui sarebbero accusati Caltagirone, Milleri e Lovaglio, stando alle fonti di stampa, è l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di attività di vigilanza. Questo è previsto dal Codice civile, all'articolo 2638, e dal Tuf. Nel primo caso si puniscono coloro che "espongono fatti materiali non rispondenti al vero", nelle comunicazioni con le attività di vigilanza oppure "occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare", o ancora "ostacolano le funzioni" delle autorità in questione "omettendo le comunicazioni dovute".

Si va fino a quattro anni di carcere, che possono raddoppiare se si parla di "società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante".

Il Tuf, invece, all'articolo 170bis, prevede specificamente una sanzione per chi, all'infuori dei casi appena citati, ostacola Banca d'Italia e Consob. Tra le autorità che i tre indagati avrebbero ostacolato, secondo la procura, ci sarebbe proprio la Consob. In questo caso, la pena va fino a due anni di carcere e fino a 200mila euro di multa.

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