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Covid 19

Tutti i permessi dal lavoro concessi nel decreto Cura Italia

Nell’emergenza coronavirus sempre più lavoratori sono costretti ad assentarsi dal lavoro: o per accudire i figli piccoli vista la chiusura delle scuole, o per assistere familiari, oppure ancora perchè l’azienda per cui lavoravano è stata costretta a chiudere dai Dpcm delle ultime settimane. Che tipo di permessi dal lavoro prevede allora il decreto Cura Italia? Come funzionano? Facciamo chiarezza.
A cura di Annalisa Girardi
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Diverse attività commerciali sono state costrette a chiudere i battenti per l'emergenza coronavirus. Ci sono poi lavoratori costretti a rimanere a casa per la chiusura delle scuole, mentre altri ancora devono assentarsi dal proprio impiego in quanto particolarmente vulnerabili, come ad esempio gli immunodepressi. Ancora ci sono lavoratori che hanno contratto il virus e si ritrovano in quarantena, o ricoverati. Ma di quale tipo di permessi dal lavoro possono beneficiare queste persone? Che trattamento economico viene previsto in questi casi durante l'emergenza coronavirus? Nel decreto Cura Italia vengono specificati questi e altri casi particolari di permessi o assenze dal lavoro collegati alla pandemia: vediamoli.

I lavoratori con figli al di sotto dei 12 anni possono richiedere fino a 15 giorni di congedo parentale. Questa misura, largamente preannunciata, prevede che i dipendenti con figli al di sotto dei 12 anni, a causa delle scuole chiuse, possano richiedere un periodo di congedo dal lavoro per i quali verrà loro corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione. La misura vale per gli impiegati nel settore privato così come nel pubblico. Il congedo di 15 giorni può essere richiesto sia in maniera continuativa che frazionata. Inoltre, nell'articolo 23 del decreto si legge che questa è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori: in altre parole solo uno dei genitori può beneficiarne, a meno che nel nucleo familiare non vi sia già un genitore che recepisce altre misure di sostegno al reddito. In tal caso il congedo non è riconosciuto. Per i lavoratori che avevano già richiesto un permesso per congedo parentale, questo sarà trasformato nel congedo speciale e seguirà quindi tutte le direttiva stabilite nel decreto. Se i figli hanno tra i 12 e i 16 anni si potrà comunque rimanere a casa per tutto il periodo di sospensione delle attività educative, ma questo caso sarà trattato come uno di astensione dal lavoro, a cui non corrisponde alcuna indennità o contribuzione figurativa. Non ci sono invece limiti di età per i lavoratori di un figlio disabile, i quali possono fare richiesta per un permesso di 15 giorni e beneficiare dell'indennità al 50%.

Per i casi di assistenza a un familiare disabile sono previsti 12 giorni di permesso tra marzo e aprile. Queste persone possono già usufruire del permesso di 3 giorni al mese, stabilito dalla legge 104/92. Nel Cura Italia vengono aggiunti altri 12 giorni di permesso per i mesi di marzo e aprile: l'assenza sarà retribuita con contribuzione previdenziale. Qualora il lavoratore in questione facesse parte del personale sanitario, si specifica che l'assenza è riconosciuta compatibilmente compatibilmente con le esigenze del Servizio sanitario nazionale, impegnato in prima linea nell'emergenza coronavirus.

Per i lavoratori disabili, invece, l'assenza da lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero per tutto il periodo prescritto dalle autorità sanitarie. Lo stesso vale per i lavoratori a rischio, cioè persone affette da immunodepressione, patologie oncologiche o che abbiano in atto terapie salvavita. Per queste due categorie di lavoratori l'assenza sarà coperta con il corrispettivo economico previsto dal Ccnl: nel caso in cui il lavoratore sia impiegato nella Pubblica amministrazione non è prevista la trattenuta per malattia.

Per quanto riguarda i lavoratori affetti da coronavirus si presentano due opzioni: l'assenza può essere equiparata a ricovero ospedaliero e anche in questo caso si percepirà il trattamento economico previsto dal Ccnl (senza trattenuta per malattia per le Pa). Oppure l'assenza potrà essere trattata come malattia, per cui valgono le stesse condizioni di retribuzione economica. Nel caso in cui sia accertato che il contagio sia avvenuto in ambito lavorativo, l'assenza andrà trattata come un infortunio sul lavoro: il medico sarà chiamato a redigere il certificato di infortunio per poi inviarlo telematicamente all'Inail.

Se l'assenza è dovuta alla chiusura dell'attività per volere di un Dpcm, questa sarà equiparata al servizio tutti gli effetti: il lavoratore in questione percepirà quindi l'intera retribuzione (esclusa corresponsione della mensa). Nel Cura Italia, infatti, il governo ha concesso la cassa integrazione straordinaria a tutte le imprese che hanno subito l'impatto del coronavirus per nove settimane. Infine si presenta un altro caso: quello in cui il lavoratore decida di sua spontanea volontà di restare a casa e non recarsi a lavoro per timore di contrarre il coronavirus. Ma in questo caso si tratterà di assenza ingiustificata, a cui non corrisponde alcuna retribuzione e passabile di provvedimento disciplinare.

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