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Manovra 2026

Congedo parentale, cambiano le regole dal 2026: durata dei giorni di malattia, indennità e nuovi limiti d’età

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto alcune novità sui congedi parentali e sui congedi per malattia dei figli, allargando l’arco temporale di fruizione dei benefici da parte dei genitori. Si estende a 14 anni l’età del figlio per il congedo facoltativo assicurato a entrambi i genitori (prima era 12 anni) e raddoppiano i giorni di malattia per i figli, da 5 a 10 all’anno.
A cura di Annalisa Cangemi
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Più tutele per la genitorialità. La manovra economica 2026, approvata il 30 dicembre, introduce alcune novità per le famiglie con minori: in pratica, con una modifica della disciplina prevista dal decreto legislativo 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) in materia di congedo parentale e di malattia dei figli, migliorano il congedo parentale e i congedi per malattia dei figli, con un ampliamento dell'arco temporale di fruizione dei benefici.

Con la legge di Bilanciosi estende a 14 anni l'età del figlio per il congedo facoltativo – di 10 mesi complessivi – assicurato a entrambi i genitori (prima era 12 anni) e raddoppiano i giorni di malattia per i figli, passando da 5 a 10 all'anno. Non ci sono invece novità per quanto riguarda il trattamento economico del congedo parentale: l'indennità resta all'80% per i primi tre mesi. Vediamo come funzionano queste misure.

Come cambia il congedo parentale dal 2026

Con ultime novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026, dal 1 gennaio è cambiato il congedo parentale, da non confondere con il congedo paternità, periodo obbligatorio di assenza dal lavoro della durata di 10 giorni, retribuito al 100%. Il congedo parentale è concesso nel limite complessivo di 10 mesi, ma può essere allungato in alcuni casi, per esempio arriva a 11 mesi se il padre usufruisce di almeno tre mesi continuativi o frazionati.

La misura, che vale per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, è fruibile fino al compimento del 14esimo anno di età del figlio (fino ad ora il limite era di 12 anni). Può essere richiesto da un solo genitore oppure da entrambi, anche in contemporanea.

Inoltre il congedo per malattia del figlio viene esteso fino ai 14 anni, con diritto a 10 giorni annui di assenza non retribuita, superando il precedente tetto di 5 giorni annui fruibili fino agli 8 anni.

In caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento, il congedo viene concesso fino al compimento del 14esimo anno dall'ingresso del minore in famiglia (prima il tetto era sempre di 12 anni).

La misura dell'estensione fino ai 14 anni si applica anche al prolungamento del congedo parentale (sempre articolo 33 del D.Lgs. 151/2001), fruibile, in modo continuativo o frazionato, per un periodo complessivo non superiore a tre anni per ciascun minore con necessità di sostegno intensivo.

A quanto ammonta l'indennità per il congedo parentale

Per quanto riguarda il trattamento economico, per il congedo parentale viene corrisposta un'indennità pari all'80% dello stipendio per i primi tre mesi, e del 30% per i successivi sei mesi (nove mesi in tutto). Nel primo caso (indennità all'80%) il congedo deve essere fruito per i figli entro il sesto anno di età. Per il periodo successivo (indennità al 30%) fino all'anno scorso si poteva chiedere il congedo entro il complimento dei 12 anni del figlio, ma la manovra ha appunto alzato il limite fino ai 14 anni

I giorni di malattia per i figli: le nuove regole

La manovra modifica anche l'articolo 47 del decreto legislativo 151/2001: aumenta sia il numero dei giorni fruibili, sia l’età del figlio per la quale è possibile richiedere il congedo per malattia. A partire dal 1 gennaio 2026 quindi, a ciascun genitore lavoratore sono riconosciuti, alternativamente, 10 giorni lavorativi annui di assenza non retribuita per malattia di ciascun figlio di età compresa tra i 4 anni (che scattano dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età) e i 14 anni (fino al giorno del compimento del quattordicesimo anno di età). I 10 giorni spettano a ciascun genitore (10 giorni al padre e 10 giorni alla madre), e possono essere richiesti alternativamente. In questo caso non è prevista alcuna indennità, ma il datore di lavoro deve versare i contributi previdenziali.

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