Con l’ok definitivo al dl Elezioni i fuori sede nel 2025 votano ai referendum: cosa cambia e come fare domanda

Il decreto legge Elezioni è stato approvato in via definitiva dalla Camera, e ora è legge. Ha ottenuto 131 voti a favore, 77 contrari e 3 astenuti. A favore si è espresso il centrodestra, contrarie le opposizioni.
Le opposizioni hanno votato no, contrarie soprattutto all'accorpamento dei referendum con i ballottaggi dell'8 e 9 giugno, e non, come da loro richiesto, con il primo turno delle amministrative, una concomitanza che avrebbe facilitato il raggiungimento del quorum.
Tra le novità contenute nel decreto, l'abolizione della distinzione tra uomini e donne nelle liste elettorali e, quindi, non ci saranno più le doppie file ai seggi, e l'abolizione dell'obbligo di indicare il cognome del marito per le donne coniugate o vedove. Una novità riguarda poi i referendum di quest'anno: potrà essere esercitato in via sperimentale il diritto di voto dei fuori sede.
Cosa cambia per i fuori sede con il decreto Elezioni: come votano
Per quanto riguarda la disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie, relative all'anno 2025, si stabilisce che gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni referendarie, in un Comune situato in una Provincia diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, i fuori sede appunto, potranno esercitare il diritto di voto.
Per esercitare questo diritto, il cittadino fuori sede dovrà fare domanda. Questa può presentata in tre modalità: personalmente, tramite persona delegata o attraverso strumenti telematici. La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di temporaneo domicilio, per l'ammissione al voto nel Comune in cui si vive per motivi di lavoro, studio o per motivi di salute. La domanda deve essere inoltrata almeno 35 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione, e può anche essere revocata entro il 25esimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione (sempre con le stesse modalità con cui è stata presentata).
Nella domanda da inoltrare al Comune di domicilio bisogno includere l'indirizzo del temporaneo domicilio; ove possibile, precisa il Sole 24 Ore, un recapito di posta elettronica; una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia della tessera elettorale personale; la certificazione o altra documentazione che attesti la condizione di elettore ‘fuori sede' per motivi di studio, di lavoro, di cura.
A quel punto, il Comune di temporaneo domicilio, dovrà acquisire, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, la comunicazione da parte del Comune di residenza del possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell'elettore fuori sede. Il Comune di temporaneo domicilio rilascerà quindi all’elettore fuori sede, anche in via telematica, un'attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui potrà votare.
Per esercitare il voto l'elettore in questione è tenuto a mostrare l'attestazione di ammissione al voto rilasciata dal Comune di domicilio, accompagnata da un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale. I Comuni sono autorizzati a istituire sezioni elettorali speciali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori fuori sede ammessi al voto.
Entro 180 giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie, il ministero dell'Interno trasmetterà alle Camere una relazione sui dati rilevati, in applicazione della disciplina sperimentale contenuta nel decreto, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario.
Le novità del dl Elezioni, cosa c'è nel testo approvato in via definitiva
Il testo stabilisce, tra l'altro, nuove date e orari di voto (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15), ad esclusione chiaramente di quelle già indette alla data di entrata in vigore del decreto legge. Viene poi introdotto come si diceva, in via sperimentale, il voto fuori sede per i referendum, con riferimento alle consultazioni referendarie che si svolgono nel 2025.
L'articolo 2-bis sopprime poi la distinzione delle liste elettorali per genere. Soppressa inoltre l'analoga distinzione: per gli elenchi, approntati dai sindaci, di giovani che varchino l’età per divenire elettori; per gli elenchi, predisposti dalle Commissioni elettorali comunali, proponenti l’iscrizione di nuovi elettori o la cancellazione di elettori espunti dalle anagrafi.
Facilitazioni inoltre sono state introdotte per gli elettori con disabilità. L’articolo 4, comma 1, modificato al Senato, consente infatti all'elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa per grave impedimento fisico o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale. Il comma 2 prevede che il documento informatico sottoscritto digitalmente sia consegnato agli uffici preposti su supporto digitale, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.
Si prevede, poi, che per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima, e sino alla quinta, gli onorari del presidente di sezione, degli scrutatori e del segretario siano maggiorati, rispettivamente, di 33 e di 22 euro. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
Vengono, inoltre, disciplinate le operazioni di scrutinio, stabilendo che lo scrutinio di eventuali elezioni circoscrizionali è posposto alle ore 9 del martedì successivo. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum ed alle elezioni amministrative saranno proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri Enti interessati, in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.
Si interviene anche sulle maggiorazioni dei compensi per le consultazioni elettorali del 2025 che si svolgono su due giorni, nel caso di non abbinamento con i referendum. In questo caso, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei componenti dei seggi speciali nei luoghi di cura o di detenzione sono aumentati del 15 per cento.
Durante l'esame in commissione Affari costituzionali al Senato, in prima lettura, sono state approvate alcune modifiche: l'introduzione della validità delle elezioni nei Comuni fino a 15mila abitanti con una sola lista solo se vota almeno il 40% degli elettori e la lista ottiene il 50% cento dei voti; l'innalzamento del limite d'età da 70 a 75 anni per svolgere funzioni nei seggi e l'esclusione dei lavoratori del trasporto pubblico locale dagli incarichi nei seggi; l'obbligo per il ministero dell'Interno di relazionare sul voto fuori sede; modifiche al testo unico per eliminare riferimenti anacronistici su sesso e cognome delle donne.