Bonifici dai genitori ai figli, quando scatta la tassa dell’8%: franchigia, causali e regole per la casa
Sostenere gli studi, contribuire all'acquisto della prima casa o fornire un aiuto economico: i bonifici tra genitori e figli sono un'abitudine quotidiana per milioni di famiglie. Quando le cifre diventano importanti, però, i confini con il Fisco si fanno più sottili. A fare chiarezza è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15315 di maggio 2026, nata da un caso di trasferimento patrimoniale dall'estero superiore agli 8 milioni di euro. La pronuncia dei giudici non introduce alcuna tassa sui normali aiuti familiari, ma fissa un principio fondamentale: di fronte a somme rilevanti, l'assenza di documenti chiari o di una valida giustificazione legale permette all'Agenzia delle Entrate di considerare quel passaggio di denaro come una liberalità tassabile.
La franchigia di un milione e la differenza tra le aliquote del 4% e dell'8%
Nel regime ordinario delle donazioni tra parenti in linea retta, la normativa prevede una franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario e per ciascun donante, al di sotto della quale non è dovuta alcuna imposta. Qualora il trasferimento superi tale soglia tramite donazione formale, sulla parte eccedente si applica l'aliquota del 4%. Diversa è la situazione in cui il passaggio di risorse emerga nell'ambito di accertamenti fiscali e venga qualificato come liberalità indiretta ai sensi dell'articolo 56-bis del Testo unico sulle successioni e donazioni: in questo scenario, per la quota che eccede la franchigia, l'aliquota ordinariamente applicata dall'Amministrazione finanziaria sale all'8%. Il calcolo della franchigia, inoltre, tiene conto del coacervo delle precedenti donazioni effettuate dal medesimo donante.
Acquisto della casa, causali e liberalità di modico valore
Un ambito di applicazione frequente riguarda l'aiuto economico per l'acquisto di un immobile. In questi casi, la legge contempla l'esenzione dalle imposte sulle donazioni quando il trasferimento di denaro è direttamente finalizzato e documentabile all'atto di compravendita immobiliare soggetto a imposta di registro o IVA. Per beneficiare della tutela fiscale non è sufficiente la sola dicitura nella causale del bonifico, ma occorre tracciare e conservare la documentazione che colleghi la provvista al pagamento dell'immobile. Diversa è la disciplina per i piccoli aiuti quotidiani, per il mantenimento o per gli studi: la legge riconosce le liberalità di modico valore, il cui confine viene valutato sia in termini assoluti sia in rapporto alle condizioni economico-patrimoniali di chi effettua il versamento, escludendo tali somme dal perimetro degli accertamenti per donazione.