Autovelox, per la Cassazione se il dispositivo è ‘tarato’ la multa va pagata: a rischio i ricorsi

Svolta in tema autovelox. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, ha stabilito che se il rilevatore di velocità è stato sottoposto a regolari controlli di taratura e funzionamento, la multa resta e dunque va pagata, anche se il dispositivo non è omologato. Una decisione che cambia le carte in tavola per gli automobilisti che hanno fatto ricorso contro sanzioni per eccesso di velocità. La stessa Corte infatti aveva stabilito che una multa non può essere ritenuta legittima se l'autovelox risulta solamente approvato e non omologato. Ora invece la procedura di omologazione potrebbe non rientrare più tra i criteri presi in considerazione per determinare se la sanzione è valida oppure no. Basterà che il dispositivo abbia ricevuto un'adeguata manutenzione.
Cos'è successo: il caso dell'automobilista multata a Pescara
Il caso riguarda un'automobilista di Pescara, che aveva contestato due multe per eccesso di velocità ricevute ad aprile 2021, a distanza di appena due giorni l'una dall'altra (la prima il 10 e la seconda il 12 del mese) La donna aveva denunciato la mancata omologazione dell'apparecchio e la sua istanza era stata accolta dal giudice di pace in primo grado. Poi la svolta. Dopo il ricorso presentato dal Comune di Pescara, il Tribunale ha ribaltato la decisione ritenendo la sanzione valida anche l'autovelox è stato solamente approvato.
La decisione della Cassazione: la multa resta valida
Così l'automobilista ha deciso di rivolgersi di alla Cassazione, la quale però ha disatteso le aspettative. La Corte ha infatti confermato la sentenza del Tribunale precisando che se i dispostivi sono stati tarati devono essere considerati regolarmente funzionanti. Di conseguenza, la multa resta. Nell'ordinanza, i giudici hanno chiarito che "le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori".
In caso di ricorso "spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento". In particolare, tra una verifica e l'altra non devono passare più di dodici mesi. Il Comune di Pescara ha dimostrato di essere in regola, portando la documentazione relativa all'ultima taratura, datata il 21 dicembre 2020, quattro mesi prima delle sanzioni.
Respinte anche le altre obiezioni dell'automobilista
La donna aveva contestato anche altri aspetti, tra cui il fatto che il tratto stradale non fosse compatibile con una "strada urbana di scorrimento", ma sono stati tutti respinti. La Corte ha ricordato che spetta al prefetto e non ai giudici determinare i tratti di strade "diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati" e che in questo caso, il prefetto avesse stabilito l'idoneità del tratto con un regolare decreto.
Cosa cambia per gli automobilisti e quando si può fare ancora ricorso
L'ordinanza della Cassazione cambia gli scenari per chi viene multato per eccesso di velocità. D'ora in avanti infatti, non è garantito che il ricorso contro una sanzione ricevuta tramite un autovelox non omologato sarà accolto. Bisognerà accertarsi che il dispositivo sia sottoposto a regolari controlli di manutenzione. Se la taratura è stata fatta, anche in mancanza di omologazione, il ricorso è a rischio.