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La spiaggia di Posillipo è libera: cancellato il limite di 60 accessi al giorno: il Tar accoglie i ricorsi di Mare Libero

Il Tar ha annullato la delibera del Comune sugli ingressi contingentati a 60 persone al giorno sulla spiaggia di Donn’Anna. Accolti i ricorsi di Mare Libero.
A cura di Pierluigi Frattasi
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Immagine di repertorio
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Stop al limite di 60 ingressi al giorno sulle spiagge pubbliche Donn’Anna e delle Monache di Posillipo. Il Tar della Campania accoglie i ricorsi di Mare Libero e annulla le delibere del Comune e dell’Autorità Portuale di Napoli sul contingentamento degli accessi filtrato dai gestori dei lidi privati, tramite le prenotazioni online, e sui limiti orari. Bocciata la chiusura alle ore 17,30 dai giudici amministrativi, che hanno ribadito che l’orario di chiusura delle attività balneari deve avvenire almeno alle 20, per non penalizzare anziani e bambini, che non possono andare in spiaggia nelle ore più calde della giornata. Il Tar ha anche confermato l’illegittimità delle proroghe delle concessioni ai lidi privati Bagno Elena e Ideal. Per i giudici, le spiagge sono un "bene pubblico collettivo". “Non solo non possono in nessun caso essere privatizzate, ma hanno anche una intrinseca e non eliminabile vocazione alla fruizione collettiva da parte della collettività”.

La sentenza del Tar Campania sulla spiaggia libera

La decisione è arrivata con le sentenze della Settima sezione del Tar della Campania – presidente Maria Laura Maddalena – pubblicate il 6 febbraio scorso, che hanno accolto i ricorsi dell’associazione Mare Libero – Aps, di Giuliano Esposito, difesa dall'avvocato Bruno De Maria. Nello specifico, i giudici hanno annullato la delibera del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 205 del 6 giugno 2025 sull’“approvazione schema accordo di collaborazione tra AdSP Mar Tirreno Centrale, Comune di Napoli e Bagno Elena s.r.l., per la fruizione della spiaggia libera ricompresa tra Palazzo Donn’Anna e il limite della concessione demaniale di Bagno Ideal”, l’“Accordo di collaborazione per l’ordine e la sicurezza pubblica”, che ne era seguito, la delibera della giunta Manfredi 251 del 5 giugno scorso, successiva ad un Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura, e la nota del Comune di Napoli del 29 maggio 2023, con la quale il Servizio Tutela del Mare del Comune aveva calcolato il limite per gli accessi alle spiagge Donn’Anna e Delle Monache.

Il Tar: sbagliato il limite dei 60 accessi quotidiani

Il Tar non nega l’opportunità del contingentamento degli accessi alla spiaggia. “L’esigenza di evitare il sovraffollamento nel periodo estivo – scrive – è ragionevole, fondata su dati oggettivi e considerazioni di comune buon senso”. Ma contesta il metodo adottato dal Comune per stimare i posti disponibili. È stata utilizzata, infatti, l’ordinanza 16 del 2024 dell’Autorità Portuale, che però era stata pensata per gli stabilimenti balneari concessionari che hanno gli ombrelloni ed esigenze di distanziamento.

“Nel caso in esame, invece – sottolinea il Tar – trattandosi di spiaggia pubblica non attrezzata, in cui è ipotizzabile che solo alcuni bagnanti siano muniti di propri ombrelloni e lettini, il calcolo della capienza massima di persone cui riconoscere l’accesso deve essere effettuato unicamente sulla base della necessità di garantire le esigenze di sicurezza e incolumità delle persone”. Da qui, l’annullamento del provvedimento del Comune, “nella parte in cui determina in 60 il numero massimo degli accessi consentiti simultaneamente alla spiaggia, dovendo l’amministrazione ripronunciarsi per la definizione di tale contingente sulla base di criteri afferenti unicamente al rispetto delle esigenze di sicurezza e incolumità delle persone”.

Il tema degli orari di chiusura

Altro punto sollevato riguarda l’orario di chiusura, fissato alle ore 17,30, in corrispondenza con quello dei lidi privati dei concessionari cui le amministrazioni resistenti hanno affidato, con l’accordo di collaborazione, il compito di presidiare gli accessi, di gestire il sistema di prenotazione on line e di far rispettare il contingentamento. Il Tar, con un decreto di luglio, aveva già imposto al Comune di garantire l’apertura dell’area sino alle ore 20, in modo da consentire anche ai soggetti fragili la fruizione della spiaggia nelle ore meno calde e senza bisogno di contingentamento. Cosa che però non è avvenuta.

Mare Libero: “Accolti i nostri ricorsi”

Esulta l’associazione Mare Libero per l’accoglimento dei ricorsi: colpito “al cuore il sistema degli accordi tra pubblico e privato che, negli anni, hanno limitato la libera fruizione delle spiagge. Con queste decisioni, il TAR riafferma principi giuridici fondamentali che Mare Libero rivendica da anni: la spiaggia è un bene pubblico comune e deve essere realmente accessibile a tutte e tutti. Il Tribunale ribadisce che la spiaggia non è un asset economico da subordinare agli interessi dei concessionari, ma un bene destinato per legge alla collettività. L’uso pubblico e gratuito deve essere la regola, mentre l’uso particolare tramite concessione rappresenta un’eccezione. I Comuni non possono adottare provvedimenti che, anche se giustificati da presunte esigenze di ordine o sicurezza, finiscano per trasformare la spiaggia libera in una sorta di “dependance” dei lidi privati confinanti. I cittadini devono poter accedere alla spiaggia libera senza dover sottostare a controlli, prenotazioni o sistemi di contingentamento gestiti dai concessionari. Per Mare Libero questa non è solo una vittoria giudiziaria, ma un precedente fondamentale: un passo decisivo per restituire le spiagge alla collettività e affermare che il mare non si prenota, non si filtra e non si concede per accordi opachi”.

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