Napoli, Bonus fitto Covid 2021 fino a 12mila euro per sfrattati e morosi: come averlo
Partono a Napoli le domande per il Bonus fitto Covid 2021 fino a 12mila euro per la morosità incolpevole. Si tratta del contributo messo a disposizione dal Comune per aiutare chi è sotto sfratto per morosità o, questa la novità, ha ricevuto anche la solo diffida di sfratto entro il 30 giugno 2021. Per averlo bisogna avere un reddito Isee inferiore a 35mila euro, non essere proprietario di casa e aver perso almeno il 25% del proprio reddito nel 2021 a causa dell’emergenza Covid19. Il bonus non è cumulabile con il reddito di cittadinanza.
Il link per fare domanda
Le domande andranno inviate al Comune di Napoli dal 14 marzo 2022, alle ore 9. Si potranno presentare solo online, tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi). A disposizione c'è un budget regionale da 5,5 milioni di euro. La precedenza sarà assegnata secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Qui il link per presentare la domanda attivo dal 14 marzo 2022
Ulteriori informazioni si possono richiedere tramite email all’indirizzo:
fondomorosiincolpevoli@comune.napoli.it
Chi ha diritto al bonus: i requisiti
Il contributo va incontro alle esigenze degli inquilini privati che incorrono nella morosità per sopravvenute forme di "grave disagio", come la perdita del posto di lavoro, la grave malattia o il decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito.
Può accedere al contributo chi:
- abbia un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; in via sperimentale e solo per l’annualità 2021, potranno accedere al contributo anche i soggetti che siano destinatari solo di una lettera di diffida, trasmessa per raccomandata A/R o via PEC, con data anteriore al 30/06/2021;
- sia titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);
- sia residente da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii.mm.;
- non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare
Inoltre, il Comune verifica che il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario, colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovuta a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
- la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f), del punto 1.1) per l’anno 2021 per coloro che siano stati destinatari anche solo di una lettera di diffida , trasmessa per raccomandata A/R o tramite Pec con data antecedente al 30/06.2021.
Il Comune, attraverso i propri servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale.
I documenti per fare domanda
Tra i documenti necessari per fare domanda, solo a titolo esemplificativo (consultare il sito del Comune per la documentazione completa):
- dichiarazione sostitutiva unica
- contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente
- dichiarazione ISE ed ISEE in corso di validità
- copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida o della lettera di diffida trasmessa con raccomandata A/R o per PEC
- documentazione comprovante il possesso della perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale.
L'importo del bonus
L’importo massimo di contributo concedibile da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lettere a), b), c), d), di seguito indicate, non può superare l’importo di euro 12.000,00
a) fino ad un massimo di € 8.000,00, per sanare la morosità accertata, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario.
b) fino ad un massimo di € 6.000,00, per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.
c) per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00
I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.