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Covid 19

Covid Campania, nuova ordinanza: i locali chiudono alle 23. Runners dalle 6 alle 8.30

Nuova ordinanza della Regione Campania per contrastare il coronavirus: cambiano gli orari di chiusura dei locali, i runners in strada solo dalle 6.00 alle 8.30 in determinati luoghi pubblici. Confermato l’obbligo di mascherina anche all’aperto e il protocollo per i matrimoni e le cerimonie. Massima allerta per il trasporto pubblico.
A cura di Giuseppe Cozzolino
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Nuova ordinanza firmata dal presidente Vincenzo De Luca per la Campania. Cambiano gli orari di chiusura dei locali, mentre i runners potranno scendere in strada solo dalle 6 alle 8.30 se vorranno attraversare le strade del centro, del Lungomare e in generale nei luoghi pubblici. Queste le novità più importanti dell'ordinanza numero 78 pubblicata nella prima serata di oggi dalla Regione Campania. Palazzo Santa Lucia ha disposto nuove misure più restrittive dopo l'impennata di contagi di quest'oggi, con 818 casi in Regione: cifra mai raggiunta prima nella giornata in cui l'Italia fa registrare il record giornaliero di oltre 7mila nuovi casi positivi.

Massima attenzione anche al trasporto pubblico: le aziende del trasporto pubblico locale della regione dovranno rimodulare l'erogazione dei servizi "in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggior presenza di utenti". Queste le novità principali introdotte dall'ordinanza numero 78 emanata dalla Regione Campania con l'ordinanza numero 78:

  • Per le attività dei ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo;
  • per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, è disposto l’obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì;
  • lo svolgimento di sagre e fiere e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse;
  • è confermata la vigenza del Protocollo per le attività di matrimoni e cerimonie, con le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dai decreti precedenti;
  • l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00 – ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento;
  • ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligo: di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C; di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone; di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività e le ulteriori sanzioni previste.
  • Sono confermati i Protocolli di settore approvati con precedenti ordinanze regionali nonché l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.
  • Resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto.
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