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Campania, nuova ordinanza di De Luca: prorogate le zone rosse a Marcianise e Orta di Atella

Ordinanza numero 88 firmata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca: prorogate le zone rosse di Marcianise (area urbana) e Orta di Atella in provincia di Caserta, fino al 7 novembre. La decisione è stata assunta a seguito dell’analisi dell’aumento dei contagi.
A cura di Pierluigi Frattasi
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Ordinanza numero 88 firmata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca: prorogate le zone rosse di Marcianise (area urbana) e Orta di Atella in provincia di Caserta, fino al 7 novembre. La decisione è stata assunta a seguito dell'analisi dell'aumento dei contagi.

Ordinanza di De Luca: prorogate le zone rosse

Nell'ordinanza firmata stasera dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, vengono prorogati i dispositivi delle zone rosse nei due comuni del casertano e nelle specifico si ordina:

Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 7 novembre 2020, con riferimento al territorio del Comune di Orta di Atella (CE) e al centro urbano del Comune di Marcianise (CE), sono prorogate le seguenti misure, già disposte con ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020 e relativi chiarimenti:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi
residenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020. Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – non sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento nei limiti in cui la presenza al lavoro risulti strettamente necessaria;

e) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera

d) del precedente punto 1.1, e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.

2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Con riferimento ai territori di cui al punto 1. resta ferma la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune di riferimento sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d’intesa – ove necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno continuano l’effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.

4. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

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