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Covid 19

Ad Avellino vietata la vendita di alcolici da asporto dopo le 21 fino al 31 agosto

Vendita di alcolici da asporto vietata ad Avellino dopo le ore 21 fino al 31 agosto. Il sindaco Giancluca Festa ha emanato l’ordinanza anti-movida con ulteriori restrizioni per evitare il rischio contagio da Covid19 rispetto all’ordinanza regionale del 25 giugno e alla Zona Bianca Covid. Dalle 18 obbligo per i titolari di vendere solo in contenitori monouso.
A cura di Pierluigi Frattasi
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Vendita di alcolici da asporto vietata ad Avellino dopo le ore 21 fino al 31 agosto. Il sindaco Giancluca Festa ha emanato l'ordinanza anti-movida con ulteriori restrizioni per evitare il rischio contagio da Covid19. Rispetto all'ordinanza regionale del governatore Vincenzo De Luca del 25 giugno scorso, il divieto di vendita degli alcolici viene spostato indietro di un'ora, dalle 22 alle 21. Mentre il dispositivo sarà in vigore quasi per tutta l'estate, fino al 31 agosto, come detto, mentre al momento l'ordinanza regionale scadrà il 31 luglio.

Ordinanza anti-Covid sulla movida ad Avellino

Ma cose prevede in dettaglia l'ordinanza 1237 del 2 luglio del sindaco di Avellino? L'ordinanza pone ulteriori paletti rispetto alle regole della Zona Bianca Covid che in Campania sono in vigore dal 18 giugno scorso, con la possibilità di consumare all'interno di bar, ristoranti e altre attività di ristorazione senza limiti di orario.

Il dispositivo dal titolo “Ordinanza vieta la vendita al dettaglio per asporto di bevande con contenuto alcolico e la vendita ed asporto di bevande in contenitori di vetro. Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana e finalizzate al contenimento dei fenomeno di assembramenti su aree pubbliche”, dispone:

  • alle 21 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita
  • dalle 18 l'obbligo di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, solo con contenitori monouso, con divieto assoluto di vetro e lattine
  • divieto di uso e abbandono di contenitori vuoti, lattine, bottiglie di vetro, la loro rottura e abbandono di cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico
  • agli esercenti obbligo di far garantire il distanziamento sociale all'interno delle aree pubbliche in concessione e rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti
  • previste multe da 400 a 1000 euro, con chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni
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