Ragazzo di 19 anni morto in un incidente in viale Fulvio Testi a Milano, cosa rischiano i due conducenti

Un ragazzo di 19 anni, Pietro Silva Orrego, è deceduto nell'incidente avvenuto in viale Fulvio Testi a Milano all'alba di domenica 16 novembre e altri tre giovani sono rimasti feriti. Stando a quanto ricostruito finora, Orrego si trovava a bordo di un Mercedes classe G preso a noleggio e guidato da un suo amico di 20 anni, il quale non ha mai conseguito la patente di guida. Il Suv è stato, poi, colpito a una fiancata da una Opel Corsa, condotta da un 32enne risultato positivo al pretest sull'assunzione di sostanze stupefacenti. La posizione dei due conducenti sono ancora al vaglio della Procura di Milano, con la pm Giancarla Serafini che è in attesa di ricevere dalla polizia locale l'informativa con la prima ricostruzione sulla dinamica dello schianto.
Si deve ancora capire, infatti, se a causare l'incidente sia stato il 20enne, che viaggiava ad alta velocità, bruciando un semaforo o non rispettando una precedenza, o se invece le responsabilità siano da attribuire al 32enne. L'avvocato Paolo Di Fresco ha spiegato a Fanpage.it cosa rischierebbero i due dal punto di vista legale in base ai possibili sviluppi delle indagini.

Il Suv sul quale viaggiava il 19enne deceduto era guidato da un ragazzo di 20 anni che non ha mai conseguito la patente di guida. Se dovessero venire accertate sue responsabilità nell’incidente al termine del procedimento giudiziario, che pena rischierebbe?
Con ogni probabilità, il giovane alla guida del Suv sarà incriminato per il reato di omicidio stradale pluriaggravato: non solo guidava senza patente ma correva anche in modo sconsiderato. L’art. 589 bis del Codice penale punisce, infatti, con una pena più grave – la reclusione da 5 a 10 anni – chi provochi l’incidente mortale procedendo su una strada urbana a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 chilometri orari. La pena è, inoltre, aumentata ancora (di un terzo) quando il fatto sia commesso da una persona sprovvista della patente di guida.
Per di più, il conducente del Suv ha provocato il ferimento anche di altri due passeggeri: in questo caso – cioè quando la condotta colposa provochi sia la morte di una persona sia le lesioni di altri individui – si applica la pena prevista per la violazione più grave (l’omicidio) aumentata fino al triplo. La pena finale, tuttavia, non potrà superare i 18 anni di carcere.
Il Suv è stato colpito a una fiancata da un’auto guidata da un 32enne risultato positivo alle sostanze stupefacenti. Nel caso in cui venisse accertato che in realtà la responsabilità dello schianto sia sua, cosa rischia?
Se emergesse la sua responsabilità esclusiva, al 32enne sarebbe contestato l’omicidio stradale aggravato dal fatto di essersi posto alla guida in stato di alterazione psicofisica. Dalla prima ricostruzione dei fatti, però, si trae l’impressione che l’evento letale sia stato causato dalle condotte colpose di entrambi i conducenti, i quali hanno contribuito, ciascuno per la sua parte, a creare la situazione di rischio che, purtroppo, si è concretizzata nell’incidente mortale.
Il fatto che il 20enne si sia finto passeggero del tram e poi soccorritore per provare a distogliere le attenzioni delle forze dell’ordine su di lui, può costituire un qualche tipo di aggravante?
È un aspetto della vicenda su cui sarà necessario un approfondimento ma, in linea di massima, non mi pare sussistano i presupposti per contestare un’aggravante specifica. Il ragazzo non ha cercato di fuggire e, se ha mentito, lo ha fatto per difendersi benché non fosse ancora formalmente indagato.
L’auto è risultata essere stata presa a noleggio. Non avendo la patente, è plausibile ipotizzare che il contratto non fosse a nome del 20enne che lo guidava. Rischia qualcosa la persona che aveva realmente firmato il contratto di noleggio?
L’art. 116 del Codice della strada prevede una sanzione pecuniaria nei confronti di chi, avendo la disponibilità di un veicolo, lo affidi o ne consenta la guida a una persona priva di patente. Norma a parte, mi pare che nel caso specifico sia necessario accertare, anzitutto, se il noleggiatore abbia fatto le verifiche del caso e, quindi, a chi effettivamente l’auto sia stata consegnata. Non si può escludere, del resto, che a noleggiare il Suv sia stato proprio uno dei passeggeri coinvolti nello schianto.
