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Quali sono gli impianti di riscaldamento vietati in Lombardia e quali sanzioni si rischiano

Regione Lombardia ha stabilito le modalità di accensione degli impianti di riscaldamento sul territorio regionale. Alcuni dispositivi però non possono essere utilizzati perché nocivi per l’ambiente. In caso di inosservanza delle misure sono previste sanzioni fino a 5mila euro.
A cura di Fabio Pellaco
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Dopo una lunga estate durata fino a ottobre inoltrato, il freddo è arrivato in Lombardia. È quindi tempo di accendere il riscaldamento all'interno delle case, ma occorre conoscere e seguire scrupolosamente le norme stabilite a livello regionale. Alcuni impianti termici non possono essere accesi a causa delle misure stabilite per contenere i consumi energetici nelle abitazioni, ridurre l'inquinamento atmosferico e garantire la sicurezza e il buon funzionamento degli impianti stessi.

Si tratta dei generatori di calore che non rispettano i requisiti minimi previsti dalla classificazione da una a cinque stelle definita dal ministero dell'Ambiente con il decreto 186 del 2017.

Gli impianti termici vietati in Lombardia

Secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 5360/2021 devono essere disattivati tutti gli impianti termici classificati con 0, 1 o 2 stelle.

Questo provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati a biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW, inclusi gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti a uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (per esempio, termocucine e cucine economiche).

I generatori di calore che possono rimanere in funzione

Potranno continuare a essere utilizzati, senza obbligo di disattivazione, tutti gli impianti che rientrano in queste categorie anche se non rispettano la classificazione minima prevista:

  • con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW (solo se nella stessa unità immobiliare non siano presenti più apparecchi la cui potenza sommata sia uguale o superiore a 5 kW)
  • con potenza termica al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per abituale riscaldamento
  • che alimentano reti di teleriscaldamento
  • che alimentano processi produttivi di natura imprenditoriale
  • utilizzati per manifestazioni temporanee quali fiere, mercati, feste padronali, ecc.
  • impianti storici collocati in edifici soggetti a tutela che non assolvono, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell'edificio.

Le multe per chi utilizza impianti fuorilegge

Il mancato rispetto delle limitazioni relative all'accensione degli impianti alimentati a biomassa comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che può variare da 500 a 5mila euro.

La legge regionale prevede anche una sanzione in caso si contravvenga al divieto di riscaldamento di locali non abitati. In questo caso la multa prevista va da 250 a 2.500 euro, oltre a ulteriori 10 euro per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.

Gli enti preposti al controllo sull'osservanza delle norme sono i Comuni, tranne nei centri con meno di 40mila abitanti dove viene demandato all'amministrazione provinciale competente.

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