Museo Leonardo3 e un hotel di lusso sfrattati dalla Galleria a Milano: irregolarità e debiti fino a 3milioni di euro
Il Museo Leonardo3, con sede in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, deve lasciare gli spazi. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, andando a confermare quanto già stabilito in una sentenza del Tar della Lombardia. Il Comune di Milano ha quindi ufficialmente proceduto allo sfratto di AV, la società che gestiva in concessione gli spazi nella Galleria, e quindi anche del museo Leonardo3 e di un hotel di lusso. Stando a quanto si apprende, i giudici hanno respinto i ricorsi rilevando quasi 3 milioni di euro di debiti accumulati, oltre a irregolarità e alla mancanza di autorizzazioni per la sub-concessione degli spazi.
Tutto è cominciato nel maggio 2023, quando il Comune aveva contestato ad AV il mancato pagamento dei canoni riferiti agli anni dal 2020 al 2023 compreso. Successivamente è stato comunicato alla società l’avvio del procedimento di decadenza. Erano infatti state riscontrate tre gravi violazioni: la mancata presentazione della Scia antincendio e la realizzazione di opere e lavori senza nulla osta; la cessione integrale degli spazi a uso "mostre", "con realizzazione di una subconcessione nei confronti di Leonardo3 srl" e infine il mancato pagamento delle utenze per gli anni 2022 e 2023.
Nel luglio 2024 è stata così notificata l’ordinanza di decadenza, con ingiunzione di rilascio dei locali entro quattro mesi. Da quel momento, il caso è passato in mano al Tar, che a fine maggio 2025 ha dato ragione a Palazzo Marino e il cui verdetto è stato confermato infine dal Consiglio di Stato. Sì allo sfratto.
I legali di AV, appreso il verdetto, hanno puntato il dito contro il Comune che non avrebbe applicato alla richiesta di rateizzazione dei canoni insoluti del 2022 (avanzata il primo giugno 2023) la delibera di Consiglio del 2021 che non prevedeva la presentazione di una garanzia per i periodi della pandemia.
Per i giudici, però, il testo del provvedimento è chiaro: l’agevolazione riservata a tutti i debitori del Comune era limitata a chi la richiedeva in quel lasso di tempo. Così si è ritenuto non idonea la fideiussione rilasciata da Fin Cassa ed esibita da AV a copertura dell’istanza di rientro graduale. Questo perché la società di mutuo soccorso non risulta iscritta nell’albo unico degli enti abilitati, come da certificazione rilasciata dalla Banca d’Italia il 14 giugno 2023.