Investe con la barca una donna nel lago d’Iseo, cosa rischia il carabiniere indagato per omicidio nautico

Un carabiniere di Gardone Val Trompia (nel Bresciano) di 42 anni è indagato dalla Procura di Bergamo per omicidio nautico. Lo scorso 12 agosto, infatti, il militare era libero dal servizio e si trovava alla guida dell'imbarcazione che ha investito Frisca Lisa Laygo mentre nuotava nel lago d'Iseo a Predore. La 64enne era stata colpita tra il collo e la testa dall'elica del motore e aveva riportato ferite che si sono rivelate fatali.
Stando a quanto emerso finora dalle indagini condotte dai carabinieri di Clusone e dalla guardia di finanza del comparto navale di Salò, il 42enne stava ripartendo dall'attracco di un ristorante e avrebbe detto di non essersi accorto della presenza in acqua di Laygo. Intervistato da Fanpage.it, l'avvocato penalista del Foro di Milano Paolo Di Fresco ha spiegato in cosa consiste il reato di omicidio nautico e a quale pena potrebbe andare incontro il militare al termine del procedimento giudiziario.

In quali casi si configura il reato di omicidio nautico?
Il delitto di omicidio nautico è stato introdotto nel 2023 sul modello dell’omicidio stradale, da cui si differenza ovviamente per il contesto: in un caso le strade, nell’altro le acque (il mare, i laghi, ecc.). Il reato si configura quando il conducente di un’imbarcazione causa la morte di qualcuno violando le norme che regolano la navigazione marittima. Le regole cautelari in materia nautica si ricavano, per lo più, dal codice della nautica di diporto e da diversi testi e normativi che riguardano specifiche aree marine, fluviali o lacustri, come appunto il lago d’Iseo.
Che tipo di pena è prevista?
La pena prevista per la fattispecie base, cioè quella senza aggravanti, è la reclusione da due a sette anni.
L’uomo che stava conducendo l'imbarcazione sostiene di non essersi accorto della presenza della donna in acqua. Questo aspetto, se accertato, potrebbe abbassare l’eventuale pena?
Sarà necessario accertare l’esatta dinamica dei fatti, dal momento che sulla circolazione nautica possono incidere diverse circostanze, a cominciare dalle condizioni meteorologiche. Non a caso, l’art. 589 bis c.p. prevede una significativa riduzione della pena (fino alla metà) nel caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Detto questo, il fatto che il conducente non abbia visto la bagnante di per sé non è un’attenuante. Al contrario, potrebbe denotare una sua maggiore imprudenza nel manovrare l’imbarcazione. Occorrerà, dunque, verificare in concreto un eventuale concorso di colpa della vittima.
Le indagini sono ancora in corso. Ma parlando in generale, quale tipo di aggravanti possono venire contestate in un caso di omicidio nautico?
L’art. 589 bis c.p. estende all’omicidio nautico le aggravanti previste per l’omicidio stradale. Per intenderci, è previsto un aumento di pena nel caso in cui il conducente dell’imbarcazione abbia agito in stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti o si sia dato alla fuga dopo l'incidente. E, ancora, nel caso in cui il fatto sia commesso da persona sprovvista della patente nautica (ove prescritta) o il veicolo di proprietà non sia coperto dall’assicurazione obbligatoria.
L’imbarcazione coinvolta nell’incidente non sarebbe di proprietà di chi la stava guidando in quel momento, ma di un suo amico. Questo potrà essere chiamato in causa in qualche modo?
L’amico non è penalmente responsabile ma potrebbe subire il sequestro del mezzo e, ove ne ricorrano i presupposti, la confisca.