Gioca a calcetto in malattia, licenziato ma il giudice gli dà ragione: risarcimento da 72mila euro

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Un lavoratore malato di sclerosi multipla è stato licenziato dopo aver giocato alcune partite di calcetto. Il Tribunale gli ha dato ragione: attività sportiva e malattia non sono incompatibili. L’azienda dovrà corrispondergli un risarcimento di 72mila euro.

Giocare a calcetto durante un periodo di malattia non basta, da solo, a giustificare un licenziamento. È quanto stabilito dal Tribunale in una vicenda che ha coinvolto un dipendente 50enne di un'azienda metalmeccanica della provincia di Bergamo, affetto da sclerosi multipla.

L'uomo – secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera – era stato licenziato per giusta causa dopo che un investigatore privato incaricato dall'azienda aveva documentato la sua partecipazione ad alcune partite di calcio a cinque mentre si trovava in malattia. Il giudice ha però ritenuto che l'attività sportiva non fosse incompatibile con le condizioni di salute del lavoratore né tale da compromettere o rallentare il percorso di guarigione. Alla fine, l'azienda dovrà corrispondergli un risarcimento pari a 12 mensilità da 6mila euro lordi ciascuna, per un totale di 72mila euro.

La malattia e il controllo dell'azienda

Il lavoratore, assunto con qualifica di quadro a ottobre 2022, aveva ricevuto nel maggio dell'anno successivo una prima diagnosi sospetta di sclerosi multipla, poi confermata. Aveva quindi iniziato a seguire le cure presso il reparto di Neurologia dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Alla patologia si erano, però, aggiunte difficoltà di natura psicologica, con problemi di ansia che lo avevano portato a intraprendere un percorso con specialisti. Nel periodo successivo si erano alternati permessi lavorativi e assenze per malattia.

L'azienda aveva quindi deciso di verificare i suoi comportamenti durante le assenze, affidandosi a un investigatore privato. Gli accertamenti avevano documentato alcune occasioni in cui il dipendente aveva raggiunto un centro sportivo per disputare partite di calcetto. In una circostanza erano stati, inoltre, documentati anche momenti successivi alla partita trascorsi insieme agli altri giocatori in un birrificio. Tutto questo aveva portato al licenziamento per giusta causa del 50enne il 14 marzo 2024.

L'attività sportiva non è incompatibile con la malattia

Il principio richiamato nella decisione del Tribunale è che un lavoratore in malattia può svolgere attività personali e sportive, purché queste non risultino incompatibili con la patologia che ha determinato l'assenza dal lavoro e non siano tali da ostacolare o ritardare la guarigione. Nel caso esaminato, il consulente tecnico d'ufficio non ha, infatti, ravvisato un'incompatibilità tra le partite di calcetto e le condizioni di salute del dipendente. Secondo la valutazione medica, inoltre, l'attività fisica può avere effetti positivi anche nell'ambito di alcune patologie neurologiche e psichiatriche, contribuendo al benessere e alla qualità della vita.

Un elemento particolarmente rilevante era rappresentato anche dalla componente psicologica della vicenda. Nel gennaio 2024 all'uomo era stata diagnosticata una sintomatologia ansiosa legata a situazioni personali complesse, successivamente riacutizzatasi. Era sottoposto a terapia farmacologica e seguiva incontri con psicologi. Nel suo percorso di cura gli era stato, inoltre, consigliato di evitare l'isolamento, mantenendo rapporti sociali e svolgendo attività in grado di favorire il benessere personale.

La decisione del Tribunale non ha, però, comportato il ritorno del lavoratore nella stessa azienda. A pesare è stato anche un altro episodio contestato dalla società: il 16 febbraio 2024 il dipendente aveva lasciato il luogo di lavoro nel pomeriggio. L'uomo aveva spiegato di aver attraversato un momento di forte difficoltà psicologica, ma il giudice ha ritenuto provato l'abbandono del posto di lavoro. Il comportamento è stato considerato contrario agli obblighi del lavoratore, ma non abbastanza grave da rendere legittimo il licenziamento per giusta causa. Proprio questo episodio, tuttavia, ha escluso la possibilità di disporre il reintegro. La conseguenza è stata quindi la trasformazione della tutela in un risarcimento economico. L'azienda dovrà versare al lavoratore 12 mensilità, ciascuna pari a 6mila euro lordi, per un importo complessivo di 72mila euro.

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