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Il caso delle “doppie bollette”, perché l’Antitrust ha multato Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb

Le compagnie telefoniche hanno inviato fatturazioni post recesso, per questo gli utenti hanno dovuto pagare le fatture sia del nuovo sia del vecchio operatore.
A cura di Elisabetta Rosso
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Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb, dovranno pagare multe per un totale di un milione euro. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società perché hanno messo in atto pratiche scorrette nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile. In poche parole hanno continuato a chiedere pagamenti e a inviare bollette anche quando gli utenti avevano deciso di passare a un altro operatore.

Le criticità sono emerse a gennaio 2020, come si legge in una nota, quando le procedure interne delle cessazioni delle utenze e il cambio di operatore, hanno dato origine a fatturazioni post recesso, in cui veniva richiesto, illegittimamente, di saldare le fatture sia del nuovo sia del vecchio operatore.

Le sanzioni da pagare per le fatturazioni post recesso

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400.000 euro, Wind Tre S.p.A. per 300.000 euro, Telecom S.p.A. per 200.000 euro e Fastweb S.p.A. per 100.000 euro. L’Autorità ha spiegato in un comunicato che "l’illegittima prosecuzione della fatturazione, dopo la richiesta di cessazione del servizio, è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo". Le quattro compagnie telefoniche sono state diffidate dal continuare ad attuare la pratica scorretta e dovranno, entro 90 giorni, comunicare all'Autorità le iniziative per correggere il sistema delle fatturazioni post recesso.

Erano state inviate a maggio 2022 quattro istruttore dall'Agcm per verificare la fondatezza di numerose segnalazioni dei consumatori e di piccole imprese. I reclami denunciavano fatturazioni post recesso, ovvero l'emissione di fatture per consumi anche dopo che il cliente ha richiesto la cessazione del rapporto contrattuale e l’operatore ha bloccato la linea, ma non ha chiuso il contratto, e per doppia fatturazione post-recesso, quando dopo il cambio di operatore telefonico l'utente si trova a dover pagare due contratti contemporaneamente.

Le raccomandazioni dell'Agcom

Secondo le linee guida Agcom in caso di recesso anticipato, l’utente è tenuto a sostenere solo i costi di dismissione e/o migrazione, che non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente, l’eventuale restituzione degli sconti, proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione, e le rate residue dei beni e dei servizi. Se l'operatore chiede spese aggiuntive che non sono previste, l'autorità spiega che non devono essere pagate dagli utenti. 

L'ipotesi di recesso prevista dall’art. 70 co. 4 del Codice delle Comunicazioni, e prevede che: “il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l’esercizio del diritto di recesso”

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