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Emendamenti al decreto Rilancio: c’è anche il prestito vitalizio ipotecario per gli over 60

Tra gli emendamenti al decreto Rilancio presentati dai relatori c’è anche il prestito vitalizio ipotecario con “garanzia a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile” coperta fino all’80% dallo Stato. La misura ha lo scopo, si legge, di favorire l’accesso al credito da parte della popolazione over 60 per “assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa nella terza età”.
A cura di Annalisa Girardi
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Sono diversi gli emendamenti presentati dai relatori al decreto Rilancio. Tra questi anche una misura dedicata agli ultrasessantenni: si tratta del prestito vitalizio ipotecario con garanzia coperta fino all'80% dallo Stato. Nel testo dell'emendamento si legge che "la garanzia a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile". La misura ha lo scopo, si legge, di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione over 60, per "soddisfare le esigenze di integrazione del reddito" e "assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa nella terza età". Il riferimento è quello al fondo per la prima casa, a cui il decreto Rilancio ha assegnato 100 milioni di euro per il 2020.

Con l'emendamento, inoltre, si aggiunge "una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale". Come detto, il prestito è garantito fino all'80% dello Stato. "Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza", spiega il testo. E aggiunge che alla sezione sono assegnati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, "a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo".

E infine: " La dotazione della sezione , altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitate erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e pu essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati".

Ecco il testo completo dell'emendamento, indicato dopo l'articolo 31 del decreto Rilancio:

 All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:

«c-ter) al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne, finalizzato a soddisfare le esigenze di integrazione del reddito e di assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa nella terza età, nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione sono assegnati, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitate erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri e le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo».

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