Dichiarazione dei redditi precompilata, primo ok del Governo

La dichiarazione dei redditi precompilata presto diverrà realtà in Italia. Il Consiglio dei ministri numero 29 del governo Renzi infatti oggi ha dato il primo ok al decreto che istituisce i 730 precompilati per i contribuenti dando il via ad una vera e propria rivoluzione per il Fisco italiano. La dichiarazione dei redditi precompilata in effetti rappresenta uno dei pilastri della nuova semplificazione dei rapporti Stato-contribuenti promessa dall'Esecutivo ed è prevista dalla Delega fiscale in vigore da marzo. Come fanno sapere da Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri oggi ha effettuato un secondo esame preliminare del decreto legislativo e il provvedimento ora passerà al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere. Solo successivamente tornerà in CdM per la definitiva approvazione. Il decreto oltre a istituire la dichiarazione dei redditi precompilata contiene anche "una serie di disposizioni volte a semplificare la gestione delle addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche".
La dichiarazione dei redditi precompilata interessa 30 milioni di italiani
Se i tempi previsti saranno rispettati, la dichiarazione dei redditi precompilata rivoluzionerà il rapporto tra contribuente e Fisco per circa 30 milioni di italiani, tra lavoratori dipendenti e pensionati, già a partire dal 2015. Con l’invio della dichiarazione precompilata infatti sarà l’Amministrazione finanziaria il soggetto obbligato a raccogliere ed elaborare i dati, mentre al contribuente resta solo l’obbligo di verificare l’esattezza e la completezza dei dati. Secondo il provvedimento la dichiarazione dei redditi precompilata dovrà essere resa disponibile in via telematica al contribuente entro il 15 aprile di ogni anno. Il contribuente poi potrà accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori informazioni. Ecco il comunicato di Palazzo Chigi:
La dichiarazione precompilata
L’introduzione della dichiarazione precompilata realizza una rivoluzione nella gestione del rapporto tra Amministrazione finanziaria e cittadino, che per circa 30 milioni di contribuenti (lavoratori dipendenti e pensionati) inizia già nel 2015.
Attualmente spetta al contribuente l’indicazione dei dati per la compilazione del modello dichiarativo e l’amministrazione finanziaria è chiamata poi ad effettuare le verifiche e a comunicarne gli esiti. Con l’invio della dichiarazione precompilata, invece, è l’Amministrazione finanziaria il soggetto obbligato a raccogliere ed elaborare i dati, al fine di inviarne le risultanze al contribuente, secondo una rigida scadenza temporale. Al contribuente rimane l’obbligo di verificare l’esattezza e la completezza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, l’adozione del modello della dichiarazione precompilata determina una ridefinizione del ruolo oggi svolto dai soggetti che effettuano l’assistenza fiscale del contribuente. Accogliendo una condizione contenuta nel parere della Commissione finanze della Camera, viene precisato che, se la dichiarazione è presentata a un CAF o a un professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati, mediante richiesta, al soggetto che ha apposto il visto di conformità, anche in relazione ai dati forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc), senza più rivolgersi al cittadino. In tal caso, il CAF o il professionista hanno a disposizione 60 giorni per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Entro lo stesso termine di 60 giorni devono essere versate le somme richieste a seguito dei controlli nei confronti dei suddetti intermediari.
Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).
A partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016, relativa all’anno d’imposta 2015, l’implementazione delle informazioni preliminarmente acquisite dall’Agenzia delle Entrate con i dati del sistema Tessera Sanitaria consentirà di inserire nella dichiarazione i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.
La norma prevede l’istituzione, all’interno dell'Agenzia delle Entrate, di un’apposita unità di monitoraggio, la quale riceve e gestisce i dati contenuti nei flussi informativi sopra descritti, verificando la completezza, la qualità e la tempestività delle trasmissioni.
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:
- direttamente on line tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato.
Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati eventuali ulteriori sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata. Rimane, comunque, ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
Il contribuente può accettare la dichiarazione precompilata ricevuta dall’Agenzia o eventualmente modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i CAF e i professionisti abilitati. Accogliendo il parere della Commissione finanze della Camera è stato disposto che, in caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi. In caso, invece, di modifiche effettuate direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale), che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non si applicano le esclusioni dal controllo formale. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abitati, questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata (oneri deducibili, detraibili ritenute). Recependo il parere delle Commissioni parlamentari è stato stabilito che la responsabilità dei CAF per visto infedele sia esclusa quando lo stesso visto sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Qualora il CAF o il professionista, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, trasmetta una dichiarazione rettificativa del contribuente, gli intermediari sono chiamati al pagamento della sola sanzione, ferma restando la richiesta di pagamento a carico del contribuente per l’imposta e gli interessi. In tali casi, la sanzione a carico del CAF o del professionista è ridotta ad un ottavo se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.