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Canone Rai: chi ha diritto a chiedere l’esenzione dalla tassa

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza e pubblica un vademecum dove spiega a chi tocca presentare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio Tv e illustra una serie di casi “speciali” grazie ai quali i contribuenti, presentando la dichiarazione sostitutiva, possono ottenere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai.
A cura di Charlotte Matteini
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Molti sono i dubbi e le incertezze che aleggiano sul nuovo metodo di riscossione del Canone Rai ideato dal Governo Renzi. Così, l'Agenzia delle Entrate ha compilato un vademecum per provare a chiarire una questione dirimente: a chi è che tocca presentare  la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio Tv? Con il nuovo metodo di riscossione della tassa sul possesso di apparecchi atti alla ricezione di segnali televisivi, che verrà addebitata a rate direttamente all'interno della bolletta elettrica, i soggetti che ritengono di essere esenti dal pagamento del Canone dovranno presentare per tempo una dichiarazione per evitare di vedersi addebitati i primi 70 euro che verranno contabilizzati a luglio 2016. I casi elencati dall'Agenzia delle entrate sono numerosi e comprendono diverse tipologie di ipotesi, eccone alcune:

Nel caso in cui si abbiano più utenze elettriche intestate allo stesso soggetto, cosa succede? L'Agenzia delle entrate spiega che il titolare dei contratti non rischia un doppio addebito: il canone, infatti, verrà addebitato su una sola utenza elettrica. Anche nel caso in cui l'utenza elettrica sia invece intestata alla moglie, per esempio, e il canone al marito, le rate verranno addebitato una sola volta e non sarà necessario presentare la dichiarazione sostitutiva. Addebitando il canone il bolletta, sarà lo stesso sportello Sat a effettuare la voltura dell'intestatario del Canone Rai. E nel caso in cui un marito intestatario dell'utenza elettrica dovesse improvvisamente morire? La moglie, in qualità di erede, avrà la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione.

Chi invece si trova ad attivare una nuova utenza elettrica nel corso dell'anno senza essere titolare di un'altra utenza residenziale, sarà esonerato dal pagamento del canone solo se presenterà la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura. Nel caso in cui un nucleo famigliare avesse già provveduto a effettuare la disdetta del canone nel 2015 e non avesse acquistato ulteriori apparecchi tv, dovrà comunque presentare la dichiarazione sostitutiva.

Nel caso in cui i contribuenti siano titolari di un bed and breakfast e, quindi, versano già il corrispettivo pattuito per il "canone speciale" per la televisione, non saranno tenuti al pagamento del canone per uso privato. Qualora dovessero essere intestatari di utenza elettrica privata, potranno evitare il doppio addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro il 16 maggio. E per i residenti all'estero come funziona, invece? In questo caso, il cittadino italiano residente all’estero che possiede una casa in Italia dovrà corrispondere la cifra annuale del canone Rai se nella sua abitazione è presente almeno un apparecchio televisivo. Nel caso in cui non dovesse possedere apparecchi tv, ma fosse comunque titolare di un’utenza elettrica residenziale, potrà ottenere l'esenzione presentando la dichiarazione sostitutiva.

In ogni caso, chi dovesse rientrare nelle casistiche elencate dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito, avrà tempo fino al 16 maggio per presentare la dichiarazione per ottenere l'esenzione dal pagamento del Canone Rai.

Per le coppie di fatto, stessi diritti dei coniugi

Nessun dubbio: per le coppie di fatto legate da "vincolo affettivo" varranno gli stessi diritti dei coniugi uniti in matrimonio. E' questo spiega l'Agenzia delle Entrate che, sempre nel vademecum pubblicato sul proprio sito, chiarisce che le cosiddette "famiglie anagrafiche" che dispongono di regolare residenza fiscale nella stessa dimora, saranno dispensate dal pagamento di due Canoni Rai. Citando gli articoli 4 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1989, "agli effetti anagrafici la famiglia è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela oppure da vincoli affettivi". Basta quindi essere legati da vincolo affettivo e residenza per poter rientrare nella casistica esposta dall'Ade.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, però, spetta ai comuni di residenza preparare i moduli che la coppia di fatto dovrà compilare per proclamarsi "famiglia anagrafica" a tutti gli effetti, nonché avrà in capo l'obbligo di verifica delle dichiarazioni, per controllare se le persone affettivamente legate convivano per davvero. Una volta che la "coppia di fatto" verrà riconosciuta "famiglia anagrafica", potrà quindi presentare la dichiarazione sostitutiva per richiedere l'esenzione dalla doppia quota di Canone Rai, che invece sarebbe prevista per quelle coppie conviventi che mantengano due stati di famiglia separati.

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