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Divorzio, come cambiano i criteri per l’erogazione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge

È notizia di ieri la rivoluzionaria sentenza della Cassazione in materia di divorzio. I giudici hanno sostenuto essere ormai “superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del `tenore di vita matrimoniale”, una vera e propria rivoluzione in materia. Ma che cosa cambia in pratica?
A cura di Charlotte Matteini
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La sentenza emessa ieri dalla Corte di Cassazione rivoluzionerà la normativa che regola il divorzio all'italiana. Se fino a ieri il coniuge economicamente più forte era obbligato a mantenere il proprio ex partner versando una cifra mensile in grado di garantire il tenore di vita matrimoniale, con la sentenza della Cassazione quest'obbligo non sussisterà più. Secondo quanto sostiene la prima sezione civile della Cassazione "ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del `tenore di vita matrimoniale´, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura `assistenziale´, la `indipendenza o autosufficienza economica´ dell’ex coniuge che lo richiede". Ma dunque, in pratica, che cosa cambia con questa sentenza definita rivoluzionaria da molti avvocati matrimonialisti? I principali indici – forniti dal verdetto 11504 della Cassazione sull’assegno di mantenimento in caso di divorzio – utili ad accertare "la sussistenza dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno e quindi l’adeguatezza, o meno, dei mezzi, nonché la possibilità, o meno, per ragioni oggettive, di procurarseli", sono quattro:

  • Il primo dei criteri stabiliti dalla sentenza è il possesso di redditi: in questo caso la Corte parla di redditi di qualsiasi specie da parte del coniuge che richiede il sostegno.
  • Il secondo criterio stabilito dalla Cassazione è "il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri `lato sensu´ imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l’assegno".
  • Il terzo criterio sono "le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo".
  • Il quarto e ultimo criterio è invece "la stabile disponibilità di una casa di abitazione".

Stando ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, tocca quindi all'ex coniuge intenzionato a chiedere l'assegno di mantenimento in qualità di parte economicamente debole della coppia "allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive. Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell’indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo ex coniuge, restando fermo, ovviamente il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro ex coniuge". Inoltre, secondo i giudici, "mentre il possesso di redditi e cespiti patrimoniali formerà oggetto di prove documentali, soprattutto le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative".

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