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Decreto Sanità: le distanze minime per le slot da scuole e chiese sono sparite

Dopo giorni di tensioni e polemiche tra governo e lobby, dal testo definitivo del decreto Balduzzi di riordino della sanità viene cancellata la norma che fissava, per videopoker e centri scommesse, distanze minime dai luoghi “sensibili”. Ecco tutte le novità.
A cura di Biagio Chiariello
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Decreto Sanità: le distanze minime per le slot da scuole e chiese sono sparite

Era uno dei provvedimenti, tra quelli inclusi nel decretone Balduzzi sul riordino della sanità, che avevano fatto più discutere: la norma contro le ludopatie che fissava, per l'apertura di sale giochi e centri scommesse, distanze minime dai luoghi sensibili, come scuole ed ospedali. Inizialmente si era pensato ad un limite di 500 metri, poi quello spazio è sceso a 200 metri. Oggi la misura è stata ufficialmente cancellata dall'ultima versione del dl varato dal Ministro della Sanità. Da quanto scrive l'Agi citando passaggi della bozza del decreto, i tecnici del governo dopo la tassa sulle bibite gassate hanno preferito cassare anche il provvedimento contro i videopoker per evitare profili di incostituzionalità; meglio limitarsi a fissare il principio di «evitare la prossimità» a scuole e ospedali, demandando a Monopoli e enti locali la regolamentazione sulla distanza delle nuove licenze. Spetterà a loro, dunque, mettere a punto «forme di progressiva ricollocazione» delle sale giochi «territorialmente prossime a istituti primari, università, nosocomi e luoghi di culto».

Ad ogni modo, nel testo viene specificato che «formule di avvertimento del rischio di dipendenza, nonché le relative probabilità di vincita» dovranno essere indicate «anche sulle schedine e sui tagliandi di tali giochi». Novità anche per quanto riguarda la pubblicità del gioco: cancellato il riferimento alla fascia oraria protetta (in origine non si sarebbero potute trasmettere spot dei giochi tra le 16 e le 19.30), mentre resta il divieto di inserire messaggi promozionali sui giochi all'interno di programmi televisivi o proiezioni cinematografiche prevalentemente rivolte ai giovani, nonché su internet.  le disposizioni in materia avranno efficacia dal primo gennaio 2013.

Chi violerà queste norme si vedrà comminata una multa che potrà andare da 100 mila a 500 mila euro per il committente del messaggio pubblicitario e per chi lo trasmette. La trasgressione delle disposizioni che obbligano a indicare il rischio di dipendenza e le probabilità di vincita comporterà invece una sanzione fino a 50mila euro. Stessa sanzione anche per i gestori delle sale slot che violano la norma. Ovviamente per i minori di 18 anni sarà assolutamente vietato mettere piede nelle aree dei locali pubblici in cui sono installate slot machine, e nelle agenzie di scommesse.

Nessuna novità per quanto riguarda le pene contro i tabaccai che vendono sigarette ai minorenni. Nel decreto viene infatti confermato che chiunque vende prodotti del tabacco sarà obbligato a chiedere al cliente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età del cliente sia palese. Chi viola questa norma va incontro a sanzioni pecuniaria fino a mille euro. Se il venditore è recidivo la sanzione amministrativa pecuniaria sale a 2.000 euro, più la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.

Così il Codacons commenta l'ultima versione del decretone sanità: «Bene la stretta sui giochi, e la decisione di imporre l'indicazione obbligatoria delle probabilità di vincita sulle schedine e sui tagliandi di tali giochi, oltre che su slot e videolotteries, così come le avvertenze sui rischi legate alle dipendenze. Ma si deve fare di più, in particolare sulla pubblicità». «Le pubblicità dei giochi, in tv, sulla carta stampata, sui cartelloni stradali o su internet, vanno vietate in senso assoluto – osserva il presidente Carlo Rienzi – Il martellamento pubblicitario costante cui sono sottoposti i cittadini influisce infatti in modo rilevante sul diffondersi delle ludopatie, fenomeno che va reciso alla radice»

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