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Cassazione: “Nessuna sanzione per i genitori che non mandano il figlio alle scuole medie”

Una sentenza della Cassazione ha stabilito che i genitori che non iscrivono un figlio alle scuole medie non rischiano una sanzione penale. Il caso analizzato è quello di una coppia e di una sentenza emessa da un giudice di Salerno.
A cura di Stefano Rizzuti
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I genitori che non iscrivono i loro figli alle scuole medie non rischiano una sanzione penale. Almeno questo è quanto ha spiegato la Cassazione con una sentenza nella quale ha annullato la decisione di un giudice di pace di Salerno che aveva sanzionato due genitori filippini: la coppia, “senza giustificato motivo”, aveva deciso di non iscrivere il figlio minorenne a scuola. La vicenda risale all’anno scolastico 2012/2013 e alla mancata iscrizione di un figlio della coppia a scuola. Il giudice di pace di Salerno nel 2016 aveva punito la famiglia con 30 euro di ammenda per la mancata iscrizione alle scuole primarie. Aveva poi giudicato prescritto il reato per le scuole medie: così il tribunale di Salerno si è opposto alla prescrizione perché c’era stato un errore nel calcolo e in realtà sarebbe dovuta scattare nel giugno del 2018.

La Cassazione ha basato la sua sentenza sul fatto che l’obbligo scolastico, nonostante sia stato ampliato negli ultimi anni, non prevede “nessuna norma penale che punisce l’inosservanza” per la scuola media inferiore. Secondo la Cassazione la contravvenzione prevista dall’articolo 731 del codice penale che disciplina la materia è “configurabile solo in caso di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare”. L’entrata in vigore del decreto legislativo del 2010 – spiega ancora la sentenza – ha portato a un cambiamento della normativa vigente: “È venuta meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’articolo 731 anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore”.

La riforma Moratti – a cui si fa riferimento in materia – “stabilisce l’obbligo scolastico per almeno 12 anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria o sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tuttavia nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore”. Ad oggi manca una normativa che disciplini effettivamente la materia riguardante le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo scolastico per le scuole successive a quelle elementari.

C’è, inoltre, un altro motivo per cui la Cassazione ha respinto il ricorso della procura generale di Salerno. La Suprema Corte ha osservato che i termini di prescrizione non erano ancora maturati e ha deciso di inviare nuovamente gli atti al tribunale di Salerno, ordinando di valutare l’obbligo scolastico non osservato (ovvero il tipo di scuola a cui si fa riferimento) perché non veniva specificato nei documenti trasmessi.

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