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Stop ai pettegolezzi tra vicini di casa, si rischia condanna per diffamazione

La quinta sezione penale della Cassazione conferma una sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che condanna un 65enne casertano. Aveva riferito a più persone la presunta relazione extraconiugale di una donna.
A cura di Susanna Picone
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La quinta sezione penale della Cassazione conferma una sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che condanna un 65enne casertano. Aveva riferito a più persone la presunta relazione extraconiugale di una donna.

Attenzione alle chiacchiere e al “gossip” tra vicini di casa visto che, se certe voci vengono divulgate, si rischia di essere condannati. Proprio perché il passo dal pettegolezzo alla diffamazione è breve, secondo i giudici della quinta sezione penale della Cassazione. Non a caso è stato infatti condannato un uomo di 65 anni di Piedimonte Matese (Caserta) che si è visto confermare dalla Corte di Cassazione il pagamento della multa di 300 euro, più il risarcimento del danno e le spese. Cosa aveva fatto? Aveva “riferito a più persone” la presunta relazione extraconiugale di una donna. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo aveva condannato e il 65enne, a sua discolpa, si era difeso affermando che la notizia di questa presunta relazione “fosse diffusa dal vicinato e che nessuno l’avesse mai contestata”. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha spiegato le sue motivazioni.

La notizia non andava divulgata – Nella sentenza depositata dai giudici si legge: “Se la tutela dell’onore trova radice nella dignità sociale che la Costituzione riconosce a ciascuno (articolo 2), con pari forza (art.3), tanto da costituire limite alla stessa iniziativa economica (art.41, comma 2) non vi è dubbio che la riservatezza come limite alla curiosità sociale è tutta scritta in controluce nell’articolo 15 della Costituzione”. La riservatezza, come la dignità, può secondo i giudici cedere dinanzi al pubblico interessa della notizia “ma non può ammettersi che ciò avvenga oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale”. Insomma, secondo la Cassazione, anche se “in ipotesi la notizia della relazione extraconiugale fosse stata vera, non per questo poteva essere divulgata” dal 65enne condannato.

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