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Rifiuta sia il vaccino che il tampone: sospesa la preside di una scuola di Venezia

Barbara Paggetti, dirigente scolastica dell’istituto tecnico commerciale Lazzari di Dolo, in provincia di Venezia, è stata sospesa dal servizio fino al 31 dicembre perché sprovvista del green pass: la preside non solo ha rifiutato di vaccinarsi contro il Covid, ma non si è neppure sottoposta a un tampone.
A cura di Davide Falcioni
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Barbara Paggetti, dirigente scolastica dell'istituto tecnico commerciale Lazzari di Dolo, in provincia di Venezia, è stata sospesa dal servizio perché sprovvista del green pass: la preside non solo ha finora rifiutato di vaccinarsi contro il Covid, ma non si è neppure sottoposta a un tampone per accertare di non essere contagiata. La donna è stata sospesa dal servizio fino al 31 dicembre, provvedimento che tuttavia verrà revocato se deciderà di rispettare la normativa vigente. Ovvero, per l'appunto, munirsi della certificazione verde. Lo stop è arrivato dall'Ufficio scolastico regionale, che ora è al lavoro per individuare un nuovo reggente per la scuola. Paggetti – fiorentina, 45 anni – è una delle dirigenti di ultima nomina. Avvocato e con un passato da insegnante di diritto in alcune scuole superiori della provincia di Firenze, è diventata preside nel 2019, quando le è stato assegnato l'incarico nell'istituto superiore di Dolo. Potrà, naturalmente, tornare al suo lavoro non appena deciderà di vaccinarsi o sottoporsi a un tampone ogni 48 ore.

Docenti e green pass: cosa dice la legge

Come prevede la norma in vigore l'accesso alle strutture scolastiche è riservato esclusivamente alle persone munite del green pass: "Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19″. L’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici". Come spiega il Miur "in caso di mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, il personale docente e ATA non può accedere o permanere nell’istituzione scolastica e viene considerato assente ingiustificato. La violazione dell’obbligo di possesso/esibizione della certificazione determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, inoltre, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi/emolumenti. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde".

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