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Fratelli cambiano cognome perché “imbarazzante”: quando è possibile farlo e come funziona la procedura

A Rimini tre fratelli hanno ottenuto il cambio del cognome perché per loro era diventato motivo di vergogna. In Italia è possibile farlo, ma solo in determinati casi. Per fare chiarezza sul tema Fanpage.it ha intervistato l’avvocato Giuseppe Di Palo.
Intervista a Giuseppe Di Palo
avvocato penalista
A cura di Eleonora Panseri
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Immagine di repertorio generata con AI.
Immagine di repertorio generata con AI.

Nei giorni scorsi è uscita sui quotidiani la storia di tre fratelli riminesi che hanno ottenuto il cambio di cognome perché per loro era imbarazzante e diventato motivo di vergogna, visto che li sottoponeva a battute e prese in giro.

In Italia questa pratica è consentita, ma solo in casi specifici. Per fare chiarezza sul tema, definire le modalità e i limiti, Fanpage.it ha intervistato l'avvocato Giuseppe Di Palo. 

Avvocato, qual è la procedura per richiedere il cambio di cognome in Italia? Quali cognomi si possono ‘scegliere’?

In Italia il cambio (o l’aggiunta) del cognome si chiede con un’istanza motivata al Prefetto della provincia di residenza (o al Consolato, se si vive all’estero).

Se la richiesta è ritenuta meritevole, la Prefettura autorizza la pubblicazione di un avviso all’albo pretorio dei Comuni interessati per 30 giorni; chi ne abbia interesse può fare opposizione entro 30 giorni. All’esito, il Prefetto adotta il decreto e, se accolto, la modifica viene annotata negli atti di stato civile e in anagrafe.

Quanto ai cognomi “sceglibili”, non si tratta di un nickname libero. Nell’istanza bisogna indicare il cognome che si intende assumere, ma deve essere plausibile e sorretto da un motivo serio (tipicamente eliminare un cognome ridicolo/vergognoso o ripristinare/aggiungere un cognome familiare), senza ledere diritti altrui.

È una pratica diffusa? In quali casi è possibile farlo e quali sono i limiti di legge?

Non è una pratica “di massa”: esiste, ma viene trattata come un rimedio eccezionale. Le Prefetture ricordano infatti che le richieste devono avere carattere eccezionale e poggiare su motivazioni serie, concrete e documentate, perché il cognome è un elemento dell’identità personale.

I casi più frequenti sono quelli in cui il cognome crea un pregiudizio reale alla persona: perché ridicolo o oggetto di scherno, perché “vergognoso” nel senso di socialmente mortificante oppure perché rivela l’origine naturale. Ma la disciplina, dopo la riforma del 2012, consente in generale di chiedere di cambiare il cognome o aggiungerne un altro quando ricorrono ragioni oggettivamente rilevanti.

I limiti principali sono i seguenti: non si può chiedere cognomi di importanza storica o tali da far credere di appartenere a famiglie illustri/particolarmente note; inoltre la PA valuta anche eventuali diritti o interessi di terzi (da qui la pubblicazione e la possibilità di opposizione).

Come funziona se la persona è minorenne?

Se la persona è minorenne, la domanda va normalmente presentata e firmata da entrambi i genitori. In casi particolari (gravi motivi che impediscono la presentazione congiunta, oppure quando l’interesse del minore appare evidente) può presentarla anche un solo genitore, ma l’atto viene comunque portato a conoscenza dell’altro con notifica del decreto di autorizzazione.

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 4932/2025, ha chiarito che "in caso di disaccordo tra i genitori sulla modifica del cognome del figlio minore, questione qualificabile come di particolare importanza ai sensi degli artt. 316, comma 2 e 320, comma 2 del codice civile, la competenza a decidere spetta all'autorità giudiziaria civile nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione, e non all'autorità amministrativa".

La Cassazione Civile, ordinanza n. 8369/2025, ha precisato che "il giudice ordinario, valutato l'effettivo interesse del minore alla presentazione della domanda e adottata la soluzione più idonea, autorizza il genitore ritenuto più adeguato ad assumere l'iniziativa e a presentare, quale rappresentante ad acta del minore, la domanda al Prefetto".

Da quando è stata introdotta questa possibilità e perché? 

Non è una possibilità nata ieri. La cornice attuale è nel DPR 396/2000 (regolamento dello stato civile), ma nel 2012 il DPR 54/2012 ha semplificato la procedura spostando la competenza interamente alle Prefetture, per ridurre tempi e passaggi (prima interveniva anche il Ministero). La spinta è arrivata dall’aumento delle domande e dai ritardi conseguenti.

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