“Aula e studio tv ormai non hanno confini”: perché si discute sulla presenza di Stasi in udienza per Garlasco

L'udienza di ieri 18 dicembre in Tribunale a Pavia è stato l'ultimo capitolo dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. In aula era presente Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva dell'omicidio di Chiara Poggi, e non Andrea Sempio, attuale indagato per il delitto in concorso con Stasi o con ignoti. Uno degli avvocati della famiglia Poggi ha chiesto al giudice per le indagini preliminari che il condannato venisse allontanato dall'udienza. Il giudice però si è opposto alla richiesta. Ma Stasi poteva restare veramente in aula? Lo ha spiegato a Fanpage.it Paolo Di Fresco, avvocato penalista del Foro di Milano.

Alberto Stasi poteva essere presente ieri in aula in Tribunale? Se udienze sono a porte chiuse chi può entrare?
Sarò tranchant. A me non sembra che Stasi avesse diritto a partecipare all’incidente probatorio. L’udienza si svolge in camera di consiglio (cioè non è pubblica) alla presenza necessaria del Pubblico Ministero e del difensore della persona sottoposta a indagini. Consideri che persino l’indagato e la persona offesa hanno diritto a partecipare solo quando sia esaminato un testimone o un’altra persona. Negli altri casi, la loro presenza deve essere prima autorizzata dal Giudice. Questo, del resto, dice a chiare lettere l’art. 401 comma 3 c.p.p., ovvero la norma che, a mio avviso inopportunamente, è stata richiamata dal Giudice per legittimare la presenza di Stasi.
I suoi legali dicono perché è interessato, ma lui non è indagato: basta per il condannato a presentarsi?
Non condivido la tesi dei colleghi. Dopodiché, se il Giudice ne ha autorizzato la partecipazione e le altre parti non si sono opposte…In ogni caso, quel che è successo ieri offre, ai miei occhi, l’ennesima riprova di un’irreversibile e preoccupante saldatura tra giudizio penale e processo mediatico. Aula e studio televisivo sembrano ormai non avere confini.
In un eventuale processo a Sempio, Stasi potrà partecipare alle udienze?
In quel caso, potrà partecipare senz’altro. Le udienze dibattimentali sono pubbliche, salvo i casi – espressamente previsti dalla legge – in cui deve procedersi a porte chiuse. La pubblicità delle udienze rappresenta, del resto, una componente fondamentale del diritto a un equo processo.