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Lasciare un succhiotto sul collo è violenza sessuale, lo dice la Cassazione

Respinto il ricorso di un uomo contro la decisione d’appello che lo aveva condannato a 6 anni e 2 mesi di carcere.
A cura di S. P.
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Secondo quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 47265/2016, lasciare un succhiotto sul collo, quale marchio tangibile del possesso, può integrare il reato di violenza sessuale. I giudici hanno respinto il ricorso di un uomo contro la decisione d'appello che lo aveva condannato a 6 anni e 2 mesi di carcere per il reato ex art. 609-bis c.p. e lesioni personali aggravate ai danni della sua amante. L’uomo – secondo quanto riporta lo Studio Cataldi – era accusato tra le altre cose di aver lasciato un “succhiotto” alla donna con l'intenzione precisa di “marchiarla” in modo visibile “a chiunque fosse interessato a una relazione con lei”. La tesi difensiva dell'imputato che precisava che il “morso d'amore” non aveva riguardato zone erogene e dunque non poteva essere interpretato come atto di natura sessuale non è stata accolta.

La decisione della Cassazione – Per la Cassazione va escluso che l'atto sessuale venga circoscritto ai soli “toccamenti delle zone (immediatamente) erogene del corpo, con esclusione di tutte le altre”. Nel caso di specie, è evidente che il succhiotto sul collo ha natura sessuale, in quanto si tratta di un atto che consiste in un livido causato dalla suzione con le labbra di una parte dell'epidermide o da un bacio molto aggressivo e che non si sostanzia in un mero “toccamento” delle labbra ma necessita di un'attività prolungata sul corpo che, per la sua durata e intensità, esprime “quella carica erotica che il concedersi con piacere alla bocca altrui comporta”. Carica che secondo la Corte l’imputato ha pienamente colto dato che ne ha fatto strumento di “una riaffermata (e malintesa) signoria sulla donna con un simbolo (il livido lasciato sul collo) che vuol significare un'intimità sessuale esattamente percepibile e percepita come tale dai consociati senza necessità di ulteriori specificazioni”.

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