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Vaccinazioni obbligatorie per andare a scuola, le nuove regole da rispettare

Il decreto che reintroduce l’obbligo di vaccinazione è legge. Dal prossimo settembre, dunque, per iscrivere a scuola i bambini dagli 0 ai 6 anni sarà necessario presentare la documentazione che comprovi l’avvenuta somministrazione dei vaccini obbligatori, differenti a seconda dell’anno di nascita. Ecco le regole definite dal nuovo decreto.
A cura di Charlotte Matteini
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto per la reintroduzione dell'obbligo vaccinale per i bambini in età scolare. Dal prossimo anno scolastico, dunque, per permettere ai propri figli di frequentare asili nido, scuole materne, i genitori dovranno produrre il certificato vaccinale che comprovi la somministrazione dei dodici vaccini obbligatori previsti dalla normativa, pena la non ammissione dei bimbi negli istituti scolastici. Ma che cosa prevede in sostanza il nuovo decreto?

I vaccini obbligatori, come anticipato, saranno in totale 12, ma non per tutti. Il decreto infatti che vengano scadenzati a seconda dell'anno di nascita del bambino, nel rispetto del piano vaccinale in vigore alla nascita. Per fare un esempio: essendo che l'anti-meningococcica B è stato resa obbligatoria nel 2017, sarà obbligatorio somministrarla solamente ai bimbi nati a partire dall'anno 2017. In sostanza, dunque, le vaccinazioni obbligatorie sono tra le 9 e le 12.

I vaccini obbligatori

Per l'ammissione a scuola, i bambini tra gli 0 e i 6 anni dovranno dunque effettuare al massimo 12 vaccinazioni, ovvero anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b, anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella.

Il calendario vaccinale per anno di nascita

Le dodici vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017. Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere invece somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Sei vaccini possono essere somministrati contestualmente con la cosiddetta vaccinazione esavalente (anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b), 4 vaccini possono essere somministrati contestualmente con la vaccinazione quadrivalente (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella), mentre devono essere somministrati separatamente i vaccini anti-meningococco B e antimeningococco C.

  • i nati dal 2001 al 2004 devono effettuare le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b;
  • i nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'antipertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b;
  • i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b e l'anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano 2012-2014;
  • i nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, l'anti-meningococcica C, l'antimeningococcica B e l'anti-varicella, previste nel nuovo Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019.

Le sanzioni

Per i bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite – in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita – ma oltre i 6 anni l'obbligo viene commutato in una sanzione pecuniaria dai 500 ai 7.500 euro comminata a quei genitori che non rispetteranno il provvedimento di legge.

Ai bambini oltre i 6 anni, quindi, non verrà impedito l'accesso a scuola, ma la famiglia sarà soggetta a pesanti multe in caso di inadempimento. L'importo cambierà a seconda della gravità dell'inadempimento commesso. Non si incorre nella sanzione se si fa somministrare il vaccino o la prima dose nel termine indicato dalla Asl nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite.

Nel caso in cui il bambino non risultasse correttamente vaccinato secondo gli obblighi di legge, al bimbo sarà impedita la frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia. Per i bimbi o ragazzi con 6 o più anni, l'accesso a scuola sarà garantito, ma i genitori saranno segnalati dal dirigente scolastico alla Asl competente entro dieci giorni.

L'Asl competente provvederà in seguito a segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei genitori. A seguito della segnalazione, sarà il magistrato a valutare se sussistono i presupposti per l'eventuale apertura di un procedimento.

Esonero dall'obbligo vaccinale

Sono esonerato dall'obbligo di vaccinazione le persone immunizzate per effetto della malattia naturale, per esempio i bambini che hanno già contratto una delle varie malattie esantematiche. Inoltre, anche le persone che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta non dovranno essere sottoposte a vaccinazione.

La somministrazione sarà invece posticipato nel caso in cui i bimbi si dovessero trovarsi in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

L'iscrizione a scuola

Entro il 10 settembre 2017 i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi avranno l'obbligo di richiedere, all'atto dell'iscrizione, alternativamente:

  • idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni;
  • idonea documentazione comprovante l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
  • idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino;
  • copia della prenotazione dell'appuntamento presso la azienda sanitaria locale (vaccinazione da effettuare entro la fine dell'a.s)
  • Il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione. In tal caso ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 luglio di ogni anno.

La formazione delle classi

I minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici comunicano all'Asl competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

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