Viaggi in Italia, quando a un turista può essere negato l’ingresso: dai discorsi d’odio ai problemi burocratici

Ha fatto il giro del mondo la notizia che ieri, 7 aprile, il Regno Unito ha bloccato l'ingresso al cantante Kanye West (ora conosciuto come Ye) per il suo concerto al Wireless Festival di Londra, a seguito delle sue molteplici affermazioni antisemite, incluse anche nelle sue recenti canzoni. Al cantante americano era già stato bloccato l'ingresso anche in Australia, paese natio della moglie Bianca Censori, sempre a causa delle sue sgradevoli dichiarazioni razziste. Ad oggi non si ancora, invece, se gli sarà permesso venire in Italia in occasione del suo concerto del 18 luglio 2026 a Reggio Emilia; le polemiche sono tante e tutte in linea con quelle del Regno Unito, ma verrà cancellato anche questo concerto? Anche se la risposta definitiva tarda ad arrivare, siamo andati a controllare quali siano le disposizioni ufficiali del governo italiano, per capire in quali situazioni l'ingresso può essere negato a un cittadino straniero.
Le condizioni per l’ingresso in Italia e i motivi di esclusione
Nel sistema italiano, l’ingresso di un cittadino straniero è regolato da una serie di requisiti formali e sostanziali previsti dal testo unico sull’immigrazione. Per entrare regolarmente è necessario essere in possesso di un documento di viaggio valido, passaporto o carta d'identità per chi fa parte dell'Unione Europea, di un eventuale visto per i paesi Extraeuropei e di elementi che giustifichino il soggiorno, come motivazioni di turismo, lavoro o studio, oltre alla disponibilità di mezzi economici sufficienti per la permanenza e anche il rientro. Considerando questi criteri, la mancanza di uno solo di questi requisiti può comportare il respingimento alla frontiera. A questo si aggiunge inoltre un livello più approfondito di valutazione, legato alla sicurezza, e le autorità possono infatti negare l’ingresso anche a chi, anche formalmente in regola, sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o per le relazioni internazionali (come successo nel caso di Ye e il Regno Unito), oppure risulti segnalato nel Sistema informativo Schengen, la più grande banca dati condivisa in Europa per la sicurezza e la gestione delle frontiere. Si tratta di una scelta che non riguarda soltanto chi ha commesso reati o violazioni concrete, ma che valuta complessivamente il profilo della persona in questione.
Hate speech, antisemitismo e rischio per l’ordine pubblico
Accanto ai requisiti formali, sempre più centrale è il tema delle dichiarazioni pubbliche e del loro impatto sulla sicurezza, specialmente quando si parla di personaggi famosi che si trovano spesso al centro di notizie. Le espressioni di odio, comprese quelle antisemite o razziste, rientrano nel cosiddetto hate speech e sono considerate non solo in Italia ma a livello europeo una minaccia ai valori fondamentali europei, come viene spiegato nel testo unico sull'immigrazione del 1998. In questo quadro, anche affermazioni pubbliche che incitano all’odio o alla discriminazione possono essere valutate dalle autorità come un elemento sufficiente per negare l’ingresso a un cittadino straniero. Non è quindi necessario che vi siano comportamenti violenti o reati già accertati: il rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica può derivare anche dalla capacità di quelle dichiarazioni di alimentare tensioni sociali o conflitti. In Italia, questo orientamento è stato rafforzato anche dal fatto che lo Stato aderisce alla definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). L'IHRA unisce governi ed esperti per rafforzare e promuovere l'educazione, il ricordo e la ricerca sull'Olocausto a livello mondiale, e monitora anche gli atti di antisemitismo. In concreto, questo significa che casi come quello di Kanye West potrebbero teoricamente rientrare in questa valutazione, e affidata alle autorità competenti, potrebbe essere respinta la sua richiesta d’ingresso nel Paese.