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Il gioco d’azzardo non potrà più essere pubblicizzato in televisione

L’otto agosto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo contenente le nuove disposizioni relative al gioco d’azzardo: stop alla pubblicità sui canali generalisti, continuerà a essere permessa su quelli tematici e a pagamento.
A cura di Charlotte Matteini
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Non sarà più possibile fare pubblicità al gioco d'azzardo in Italia. A stabilirlo è il decreto attuativo datato 19 luglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 agosto, firmato dai ministri dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Entrata in vigore 8 mesi fa circa, il decreto attuativo di recente approvazione darà quindi applicazione alle norme istituite dalla scorsa legge di stabilità in materia di gioco d'azzardo, o meglio di "giochi con vincite in denaro". Nel testo del decreto sono contenute tutta una serie di disposizioni utili a sancire dei limiti per quanto riguarda la pubblicizzazione in televisione di giochi e concorsi ascrivibili alla sfera dell'azzardo legale. Dall'8 agosto, quindi, non sarà più possibile fare pubblicità sulla tv generalista, men che meno nella fascia oraria che va dalle 7 del mattino alle 22 di sera, perché si suppone che in quel lasso di tempo sia plausibile la presenza di bambini e minori davanti alla tv.

Gli spot saranno quindi vietati sui canali generalisti della Rai (Raiuno, Raidue e Raitre), Mediaset (Canale 5, Italia 1 e Retequattro), La7, Tv8, la Nove oltre a tutti i canali tematici "indirizzati in via esclusiva o prevalente ai minori". Si potrà continuare a pubblicizzare i giochi d'azzardo, senza alcun limite orario, su tutti i media "specializzati", i canali televisivi tematici, le piattaforme a pagamento, i canali radiofonici e quelli delle emittenti locali, Mediaset Premium e Sky compresi.

Nel caso in cui un'emittente televisiva trasgredisca, è prevista una sanzione pecuniaria che va da 100mila fino a 500mila euro, che verrà comminata dall'Agcom, l'autorità che si occuperà di vigilare sulla corretta applicazione delle norme, "al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua" e anche "al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa".

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