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Grillo denunciato per “istigazione di militari a disobbedire alle leggi”

Il comico genovese ieri aveva invitato polizia e carabinieri a “non proteggere questa classe politica che ha portato l’Italia allo sfacelo”. I leader del Movimento 5 Stelle è stato denunciato per violazione dell’articolo 266 del codice penale.
A cura di D. F.
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Beppe Grillo è stato denunciato per il post di ieri, nel quale il leader del Movimento 5 Stelle chiedeva a polizia e carabinieri di smettere di difendere i politici: "Vi chiedo – spiegava il post del comico – di non proteggere più questa classe politica che ha portato l'Italia allo sfacelo, di non scortarli con le loro macchine blu o al supermercato, di non schierarsi davanti ai palazzi del potere infangati dalla corruzione e dal malaffare. Le forze dell'Ordine non meritano un ruolo così degradante. Gli italiani sono dalla vostra parte, unitevi a loro. Nelle prossime manifestazioni ordinate ai vostri ragazzi di togliersi il casco e di fraternizzare con i cittadini. Sarà un segnale rivoluzionario, pacifico, estremo e l'Italia cambierà". Ebbene, al di là dell'opportunità che un leader politico invochi – di fatto – una sorta di "golpe" militare, le sue affermazioni non sono piaciute a due cittadini, che si sono recati presso una stazione dei carabinieri di Roma ed hanno sporto denuncia (guarda immagine ingrandita) per violazione dell'articolo 266 del codice penale ("Istigazione di militari a disobbedire alle leggi").

L'articolo nella fattispecie recita:

"Chiunque [c.p. 327] istiga i militari a disobbedire alle leggi [c.p. 415] o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 115, 265, 272].

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente [c.p. 265, 268, 269, 272, 302, 327, 654; c.p.m.p. 8, 9, 214].

Le pene sono aumentate [c.p. 63, 64] se il fatto è commesso in tempo di guerra [c.p. 310].

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1. col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda (1);

2. in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3. in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata [c.p. 7, n. 1] (2).

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