Fine vita, la Consulta boccia la richiesta sull’eutanasia legale: cosa dice la sentenza

Nessuna decisione, per adesso, sull'eutanasia legale, ovvero sul ‘passo successivo' rispetto al suicidio assistito. Oggi in Italia è legale che, ad alcune condizioni, un paziente si somministri da solo un farmaco letale con l'assistenza della propria Asl. Ma non può essere un'altra persona a somministrare quel farmaco, neanche se si tratta del proprio medico, se il paziente è d'accordo e non può prendere da solo il medicinale perché, ad esempio, è paraplegico.
Il caso di Libera (nome inventato), una donna toscana completamente paralizzata è finito davanti alla Corte costituzionale, ma i giudici con la loro sentenza hanno respinto il ricorso per una mancanza del Tribunale di Firenze, che l'aveva presentato: non ha fatto abbastanza per assicurarsi che non ci fossero dei dispositivi che permettessero alla donna di assumere il farmaco da sola. Per adesso, quindi, ciò che i giudici hanno chiarito è questo: per tutti i pazienti, anche quelli paraplegici, lo Stato deve fare di tutto per procurarsi i dispositivi necessari a mettere in atto il suicidio assistito.
Il caso di Libera e la richiesta di ottenere l'eutanasia legale
Andando in ordine: la vicenda legale di Libera, affetta da sclerosi multipla, era iniziata l'anno scorso con la richiesta di accedere al suicidio assistito. Richiesta accolta, ma con una complicazione: a causa della sua malattia, non poteva assumere il farmaco direttamente. Libera è completamente paralizzata dal collo in giù, quindi avrebbe potuto solamente usare una pompa da attivare con la bocca, gli occhi o la voce per iniettare il farmaco endovena. Ma la sua Asl ha detto di aver cercato e verificato che un dispositivo del genere non era presente sul mercato, e quindi di aver iniziato la ricerca di potenziali fornitori. Con tempi che, però, sono lunghi e in ogni caso incerti.
Questo è il punto fondamentale. Poiché l'Asl ha stabilito che non c'erano i dispositivi necessari, il Tribunale di Firenze ha fatto ricorso alla Corte costituzionale. Questa l'argomentazione: è discriminatorio che una persona malata, che soddisfa tutti i requisiti richiesti per accedere al suicidio assistito, non possa esercitare il proprio diritto solo perché è paralizzata, mentre con un altro tipo di malattia potrebbe farlo.
La richiesta era quindi di dichiarare incostituzionale la legge che vieta a una persona terza, in questi casi, di somministrare il farmaco. Una decisione importante, che avrebbe potuto aprire la strada non solo al suicidio assistito, ma anche all'eutanasia legale, cioè alla morte volontaria effettuata da una persona esterna. Oggi invece "l’aiuto al suicidio presuppone che l’atto sia compiuto di mano propria dal malato, pur con l’agevolazione altrui", come spiega la Consulta.
Il problema che ha fatto bocciare il ricorso
Il fatto è che i giudici costituzionali non si sono espressi sulla possibilità che intervenga una persona terza. Perché è sorto un problema ancora prima: il Tribunale di Firenze non ha fatto di tutto per assicurarsi che non ci fossero i dispositivi necessari per permettere a Libera di effettuare la pratica del suicidio assistito. Si è limitato a prendere per buona la ricerca fatta dall'Asl, quando avrebbe dovuto allargare il raggio di ricerca, e se non altro rivolgersi all'Istituto superiore di sanità che si occupa anche di questioni del genere.
La Corte costituzionale ha scritto che il giudice di Firenze "non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva", il fatto che non ci fosse "la reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti". Ha citato solo "l’interlocuzione intercorsa con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest", ma questa è una motivazione "carente e inadeguata" sul punto fondamentale della questione. Le verifiche avrebbero dovuto coinvolgere "quanto meno" l'Iss, e comunque "organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale".
In questo modo, tutto il ragionamento del Tribunale di Firenze è crollato. E i giudici della Consulta non hanno nemmeno dovuto esprimersi sulla possibilità o meno che sia una persona esterna a somministrare il farmaco.
Cosa cambia con la sentenza della Corte costituzionale
La Corte costituzionale si è limitata a chiarire che, "se esistessero" i dispositivi necessari per far sì che Libera possa assumere il medicinale letale da sola, la donna "avrebbe diritto ad avvalersene". E che se questi venissero trovati, con una ricerca "rinnovata e più estesa", l'Asl toscana e il Servizio sanitario nazionale dovranno subito dotarsene.
Insomma, la Corte ha stabilito che, se una persona paraplegica ha diritto al suicidio assistito, lo Stato è obbligato a trovare i dispositivi medici adatti a permetterle di farlo. Ma se questi non esistessero, o per qualche motivo in un caso specifico non fosse possibile procedere senza l'intervento diretto di una persona esterna? La questione più ampia resta aperta.