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Cartelle esattoriali Napoli Obiettivo Valore, bloccati i ricorsi: “La società di riscossione non è iscritta all’albo”

La Corte di Giustizia Tributaria chiede aiuto alla Cassazione e sospende i ricorsi sulle ingiunzioni di pagamento per multe e tasse. Cosa succede adesso.
A cura di Pierluigi Frattasi
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Caos per le ingiunzioni di pagamento, gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali a Napoli: “La società di riscossione, Napoli Obiettivo Valore (NOV), potrebbe non avere i requisiti, non essendo iscritta all'albo dei riscossori”. I giudici tributari, con ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria del 23 maggio, hanno sospeso i ricorsi e rinviato la questione alla Corte di Cassazione.

NOV è una società di progetto partecipata al 100% da Municipia (leader nazionale del settore, che invece i requisiti li ha tutti) e dal Comune di Napoli. Al nuovo agente delle riscossioni, subentrato all'Agenzia delle Entrate Riscossioni (ex Equitalia), sono state affidate l'anno scorso tutte le cartelle esattoriali relative all'enorme massa dei residui attivi, composta da tasse locali (Imu, Tari) e multe non pagate del Comune.

Il problema, già evidenziato dall'inizio del 2024 nei ricorsi dei tributaristi napoletani, come anticipato da Fanpage.it, riguarda la mancata iscrizione di Napoli Obiettivo Valore (Nov) all'albo previsto dal decreto legislativo 446 del 1997 e nella sezione separata della legge 160 del 2019. Condizioni richieste per poter operare, anche perché sulla base delle iscrizioni vengono poi fatti i controlli di legge sui membri del Cda. Altro tema evidenziato è il rispetto del tetto minimo del capitale sociale che non deve essere inferiore ai 5 milioni di euro (mentre NOV supererebbe di poco il milione).

Il Comune rischia di vedersi annullate le cartelle

La Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi, quindi, e chiarire tutti questi dubbi. Se il supremo organo giudiziario dovesse accogliere le tesi dei ricorrenti, però, si rischia l'annullamento degli avvisi di pagamento già notificati che sono stati impugnati. Si tratta di diverse migliaia di ricorsi per cartelle esattoriali sulle circa 400mila inviate in questi mesi, per un valore di circa 380 milioni di euro. Un vero e proprio disastro finanziario per Palazzo San Giacomo, che sulla riscossione dei tributi ai privati ha basato il piatto forte del Patto per Napoli, il piano di risanamento dell'erario per uscire dal pre-dissesto.

Il Comune, nel caso la Cassazione dovesse confermare che NOV non ha i requisiti di agente di riscossione, rischia di dover rinunciare definitivamente ai crediti, visto che le cartelle già inviate non possono essere riemesse, perché non si possono emettere due titoli per lo stesso diritto di credito.

La società è fiduciosa e non fermerà l'attività di riscossione

Napoli Obiettivo Valore è però fiduciosa di un esito positivo della questione. Sulla mancata iscrizione al registro, già il 28 marzo scorso, il presidente di NOV, Luca Bianchi, si era mostrato ottimista: “Essendo 100% Municipia – aveva detto a Fanpage.it – siamo convinti che non dovrebbero esserci problemi particolari”.

Considerazioni che vengono confermate anche oggi dalla società, in quanto l’unica sentenza arrivata per ora sarebbe a favore di NOV, mentre la Corte di Giustizia Tributaria ha rimandato la questione alla Cassazione. Al momento, a quanto filtra dalla società, non ci sarebbe la necessità di fermare le attività di riscossione.

Gli stessi giudici tributari, nell'ordinanza del 23 maggio, ritengono primaria proprio l'interpretazione che sancisce la legittimità degli atti:

secondo una prima opzione ermeneutica si deve concludere per la validità dell’atto tributario, poiché la società di progetto beneficerebbe ad ogni modo dei requisiti posseduti dal suo unico socio e cioè dalla società aggiudicataria della gara regolarmente iscritta nell’albo predetto;

– tale soluzione interpretativa valorizza il terzo comma dell’art. 184 d. l.vo 18 aprile 2016, n. 50, che ritiene necessario e sufficiente, ai fini dell’efficacia del rapporto concessorio, che restino soci della società i soggetti che abbiano concorso a formare i requisiti qualificanti di volta in volta prescritti dal bando e/o dalla legge, non richiedendo affatto che tali requisiti siano posseduti anche dalla società di progetto;

– la società veicolo, cioè, in questa prospettiva, mutuerebbe i requisiti esistenti in capo al suo socio qualificante, spiegandosi, così, perché quest’ultimo non possa cedere a terzi la propria quota di partecipazione alla società veicolo: previsione che non avrebbe senso se già la società di progetto fosse titolare dei requisiti prescritti;

La decisione dei giudici tributari

Ma qual è il quesito sottoposto alla Cassazione? La decisione di rinviare la palla alla Corte di Cassazione è arrivata con l'ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 27, presieduta da Anna Carla Catalano, al termine dell'udienza del 23 maggio 2024. I giudici tributari hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione affinché risolva la seguente questione di diritto:

“dica la Corte di Cassazione, se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell’art 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l’accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell’albo previsto dall’art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell’art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell’albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”.

Cosa succede ai ricorsi fatti ai giudici tributari

Al momento, dunque, i giudici tributari hanno sospeso i ricorsi, nell'attesa della decisione della Cassazione. La conseguenza è che per le cartelle impugnate dai contribuenti, i processi sono sospesi in attesa che la cassazione si pronunci. Per le ingiunzioni e gli avvisi che invece non sono stati impugnati, il debito è diventato definitivo.

La società anche per chi ha fatto ricorso potrebbe comunque procedere con i passi successivi previsti dopo l'ingiunzione di pagamento non saldata, attivando pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. Questo perché l'impugnazione non sospende l'attività di riscossione né la prescrizione dei crediti. Il contribuente potrebbe comunque impugnare anche questi nuovi atti, facendo ricorso ai giudici tributari, ricorsi che potrebbero essere rinviati a loro volta alla Cassazione.

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