Bimbo autistico di 11 anni viene retrocesso dalla prima media alla quinta elementare: il caso in tribunale

Bimbo di 11 anni autistico viene retrocesso dalla prima media (ossia il primo anno della scuola secondaria inferiore) alla quinta elementare, quella che oggi si chiama scuola primaria inferiore. È accaduto in un istituto comprensivo di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Il bimbo, secondo quanto si apprende, sarebbe al centro di una disputa di giustizia amministrativa che vede coinvolti anche i genitori: il papà da una parte, la mamma dall'altra. Una storia complessa, quindi, iniziata a metà 2025, prima dell'avvio dell'anno scolastico in corso.
Il piccolo, dopo essere stato promosso all'ultimo anno della scuola primaria, avrebbe cominciato a frequentare il primo anno della secondaria in una nuova scuola, un istituto diverso dal precedente. Ma ad anno scolastico arrivato quasi a metà, lo scorso 13 gennaio il Tar della Campania, sezione Salerno, avrebbe accolto con sentenza il ricorso del padre e deciso per l'annullamento della promozione avvenuta a giugno 2025. La decisione è stata motivata dai giudici amministrativi che hanno considerato i vari pareri espressi dagli esperti che seguivano il bimbo. Tra questi, quello di una equipe di specialisti di neuropsichiatria secondo cui “la bocciatura potrebbe risultare contraddittoria e potrebbe vanificare i progressi ottenuti”.
Il Tribunale aveva però osservato che “la mancata promozione alla classe scolastica successiva non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative". E, ancora, che "la non ammissione alla classe superiore non si configura come un “provvedimento negativo”, bensì come il riconoscimento della necessità che lo studente – per ragioni di norma connesse alle insufficienti conoscenze di base o anche, come nel caso in esame, ad una peculiare situazione personale – ripeta l’anno scolastico per poter poi affrontare senza sofferenza e con maggiori possibilità di piena maturazione personale e culturale l’ulteriore corso degli studi". Il ricorso, "a fondamento della richiesta di non promozione" quindi, nasceva dal timore di possibili "rischi di ricadute negative della patologia del minore in caso di progressione scolastica".
Dopo la sentenza, a inizio 2026, il bimbo viene retrocesso alla quinta elementare. La decisione avviene con decreto del dirigente scolastico, mentre il padre a fine febbraio fa richiesta di iscrizione alla scuola media per l'anno successivo 2026-27. Una vicenda complicata, che a febbraio viene discussa dal consiglio di classe in più occasioni, fino alla decisione di convocare il GLO (gruppo di lavoro operativo per l’Inclusione) per la scuola primaria per il giorno 17 marzo. Intanto, una richiesta avanzata dalla mamma al Tar di Salerno per una misura cautelare per annullare la retrocessione non viene accolta dai giudici, che con decreto del 3 marzo scorso spiegano di aver dato priorità ad "assicurare al minore un minimo di stabilità nel percorso scolastico seguito" e di attendere una eventuale pronuncia del Consiglio di Stato, chiamato in secondo grado amministrativo, a valutare una richiesta di sospensione delle sentenza di gennaio, con udienza collegiale fissata al 10 marzo. Il Tar fissa la camera di consiglio, quindi, per il 25 marzo.
L'ordinanza del Consiglio di Stato
A complicare la situazione, l'11 marzo viene pubblicata l'ordinanza del Consiglio di Stato Sezione VII che accoglie, invece, il ricorso della mamma e sospende la sentenza. Secondo il supremo organo amministrativo, la delibera adottata con voto unanime dal Consiglio di classe della V elementare, "risulta basata su una istruttoria completa, che ha considerato gli elementi rilevanti ai fini del giudizio conclusivo (PEI del 20 novembre 2024, verbali di scrutinio, sintesi del percorso di apprendimento del 30 maggio 2025, PEI finale del 28 giugno 2025, risultati degli obiettivi individualizzati raggiunti)".
"La motivazione posta a fondamento della valutazione favorevole dello studente – scrive ancora il Consiglio di Stato – è congruamente motivata, anche con specifico riferimento all’evoluzione del percorso formativo ed educativo dell’interessato, così giustificando la decisione di modificare l’originaria programmazione dell’itinerario scolastico". Di conseguenza, il tribunale di secondo grado ritiene "prevalente l’esigenza di assicurare al minore la ripresa e la prosecuzione del percorso educativo già avviato per diversi mesi (a quanto risulta, in modo proficuo) nella nuova classe. Tale soluzione cautelare è in ogni caso preferibile, ancorché la sentenza di primo grado sia stata parzialmente eseguita, con la conseguente riassegnazione provvisoria dello studente alla precedente classe". Infine, precisa: "Anche con riguardo alla prevalenza dell’interesse pubblico, il pieno inserimento scolastico e la positiva progressione del percorso formativo ed educativo sono da annoverare fra i principali obiettivi della gestione degli alunni con disabilità da parte della scuola, ed in tale quadro il positivo inserimento nella classe successiva appare coerente con l’interesse del minore". I giudici invitano quindi le istituzioni scolastiche in piena collaborazione delle strutture sociosanitarie e psicopedagogiche competenti, "ad adottare le condotte più adeguate per realizzare in modo ottimale la ripresa dell’itinerario educativo del minore nella classe di appartenenza, assicurando la continuità del dialogo partecipativo con entrambi i genitori esercenti la potestà". La mamma ha chiesto che la scuola possa subito dare seguito alla decisione del Consiglio di Stato e che il figlio possa essere reinserito in prima media.