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Perché potrebbe commettere un reato chi filma e pubblica i video delle presunte borseggiatrici in metro

Negli ultimi giorni sta facendo discutere l’abitudine di filmare e pubblicare sui social, i video di presunte borseggiatrici: l’avvocato Mauro Festa, dello studio LegalFor esperti sul tema privacy, ha spiegato a Fanpage.it se e perché potrebbe essere considerato un reato.
A cura di Ilaria Quattrone
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Da diversi giorni si è creato un dibattito sull'abitudine di alcuni cittadini di filmare e condividere sui social i video delle presunte borseggiatrici in metropolitana a Milano. Da una parte c'è chi sostiene che sia giusto e che sia un modo per aiutare e tutelare i cittadini, dall'altra – come per esempio la consigliera del Partito democratico Monica Romano – chi crede che questa pratica sia rischiosa e possa promuovere un metodo pericoloso.

Al di là della discussione generata attorno a questo tema, incuriosisce sapere se chi filma e condivide sui social queste immagini commette o meno un reato. A spiegarlo a Fanpage.it è stato l'avvocato Mauro Festa, managing partner dello studio LegalFor, specializzato in Digital&Entertainment e in ciò che concerne il mondo della privacy.

"È importante innanzitutto sottolineare la differenza tra la condotta di chi registra un video e di chi lo pubblica o lo condivide online. Nel primo caso non viene commesso un reato, salvo che il video riprenda una persona all’interno della privata dimora. E infatti verrebbe posto in essere il reato di cui all’articolo 615 bis del Codice penale, “Interferenze illecite nella vita privata”".

Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione

Nel secondo caso invece "la condotta è illecita ai sensi della normativa in materia di privacy (GDPR), salvo che dal video non sia riconoscibile la persona interessata o la stessa abbia manifestato il consenso alla diffusione del video medesimo".

C'è poi un terzo punto da non trascurare e che riguarda soprattutto la tutela di un diritto proprio o altrui. A tal proposito, come spiegato da Festa, la Corte di Cassazione ha stabilito "la liceità della condotta di chi filma persone sconosciute, purché non diffonda le immagini per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui. In pratica, registrare o filmare, di nascosto, una conversazione tra privati, utilizzando un cellulare o un altro apparecchio è lecito anche senza il consenso dell’interlocutore".

Nonostante questa tutela è bene ricordare che "non si ha diritto di diffondere o pubblicare il materiale su un social network se il soggetto ripreso è riconoscibile (perché si mostra chiaramente la faccia o altro che lo riconduca allo stesso)". Quindi cosa accade a chi gira e diffonde i filmati in cui sono riprese le borseggiatrici?

"In questo caso specifico il divieto generale di diffondere immagini di terzi senza il loro consenso dovrà essere messo a confronto con l'interesse della tutela dei diritti sia propri che altrui", spiega ancora l'avvocato Festa.

"In sostanza si dovrà valutare, e questo sarà compito dell'organo giudicante, se il contemperamento dei due interessi in ballo, tutela della privacy da un lato e tutela di un diritto proprio o altrui dall’altro, faccia propendere per il venir meno del primo a favore del secondo, in quanto riferibile a un interesse più ampio e generale".

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