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Consiglio di Stato: “L’accordo San Matteo-Diasorin per i test sierologici era legittimo”

La terza sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che l’accordo tra Ircss San Matteo Pavia e Diasorin per i test sierologici sul Covid era legittimo. La sentenza del massimo organo della giustizia amministrativa, che non ha rilevato un’alterazione della concorrenza, ha riformato la decisione del Tar Lombardia che in primo grado aveva bocciato l’accordo.
A cura di Simone Gorla
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Immagine di repertorio
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L'accordo sulla validazione dei test sierologici tra il San Matteo di Pavia e la casa farmaceutica Diasorin era legittimo. Lo ha stabilito la terza sezione del Consiglio di Stato con una sentenza depositata oggi, giovedì 17 dicembre. Il massimo organo della giustizia amministrativa ha così riformato la decisione del Tar Lombardia, rilevando che nell'accordo tra Ircss e multinazionale non ci sarebbe "pericolo (anche solo potenziale) di alterazione della concorrenza". In primo grado il Tar aveva bocciato l'accordo e ne aveva sospeso la validità. In seguito il Consiglio di Stato aveva annullato la sospensione in attesa della decisione definitiva. A novembre anche un parere del ministero della Salute aveva confermato la validità dell'accordo.

Consiglio di Stato dà ragione a Diasorin e San Matteo: accordo legittimo

Il caso era stato portato davanti alla giustizia amministrativa da una società farmaceutica concorrente, la Technogenetis, secondo la quale Diasorin avrebbe "beneficiato, a discapito delle altre concorrenti sul mercato, di un chiaro ausilio collaborativo ai fini dell’ottimizzazione e dello sviluppo dei test poi distribuiti sul mercato". Venivano contestati anche  gli affidamenti diretti che ha conseguito Diasorin", tra cui l'acquisto di migliaia di test da parte di Regione Lombardia.

Per i giudici nessuna alterazione della concorrenza

Per i giudici – si legge nella sentenza – "l’argomento di parte appellata non dimostra che i tempi della validazione (e dello sviluppo) siano conseguenza della sede in cui lo stesso è avvenuto: in altre parole, quand’anche il test DiaSorin validato dalla Fondazione fosse stato realmente commercializzato in tempi brevi, ciò sarebbe dipeso dal fatto che la società appellante in tempi brevi aveva sviluppato il prodotto, e non dal fatto che lo aveva validato (o sviluppato) presso la Fondazione, proprio in ragione del carattere non escludente di tale accordo, che non avrebbe impedito contestuali o addirittura precedenti accordi con altre aziende, in grado di seguire la medesima (o una migliore) tempistica.

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