Bollette anomale di gas e luce: da luglio distacchi più difficili in caso di reclamo

Dal prossimo primo luglio il distacco della fornitura di gas e luce in caso di reclamo di un utente per bolletta anomala sarà molto più difficile: a stabilirlo è stata l'Autorità per l'Energia, secondo cui vengono estesi i casi in cui la bolletta viene considerata anomala e quelli per i quali, in caso di mancata risposta al reclamo, non può essere inoltrata la richiesta di sospensione della fornitura. Le società che erogano il servizio di fornitura sono tenute a dare risposte trasparenti e complete. Le novità entreranno in vigore dal prossimo primo luglio con lo scopo di prevenire, con un'informazione completa, il distacco del cliente in caso di problemi di fatturazione.
A questo punto è necessario stabilire quando una bolletta può essere considerata anomala: con la recente delibera dell'Autorità per l'Energia lo è quando l'importo supera di almeno il 150 per cento la media dei 12 mesi precedenti. Per quanto riguarda il gas, invece, si parla del doppio dell’addebito più caro ricevuto nell’anno precedente. Inoltre possono essere considerate anomale le bollette derivanti da dati stimati o rilevati da altre bollette contabilizzate nello stesso modo, quelle che contengono i ricalcoli per la “bolletta 2.0”, le bollette emesse dopo il blocco della fatturazione e quelle con valori anomali rispetto alla lettura effettuata in prima persona dal cliente.
Il reclamo potrà essere effettuato anche in forma libera, ma il fornitore sarà comunque tenuto a offrire – sulla home page del suo sito – un link che rimanda al modulo da compilare per redarre la contestazione. Il venditore inoltre avrà nuovi obblighi di trasparenza: la risposta al reclamo dell'utente – come spiega il sito specializzato Help Consumatori – "dovrà contenere la descrizione delle modalità di fatturazione applicabili in base alla regolazione o al contratto concluso dal cliente; dettagliare l’origine dei dati (cliente/distributore/venditore) e la natura di quelli riportati (rilevati o stimati); nel caso in cui si sia inviata un’autolettura (o la si invii nel reclamo) non coerente con le letture contestate, compresa quella di switching, indicare la motivazione del suo eventuale mancato utilizzo per la rettifica; riportare l’informazione sugli eventuali indennizzi automatici spettanti al cliente".