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Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

No all’incidente probatorio richiesto da Sempio, avvocata Stasi: “Assurdo parlare di prove al buio”

La legale di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ha commentato a Fanpage.it il respingimento della richiesta di incidente probatorio sul contenuto dei computer di Chiara Poggi e dell’allora fidanzato avanzata dal team legale di Andrea Sempio, attualmente indagato in concorso.
A cura di Gabriella Mazzeo
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Non ci sarà alcun incidente probatorio sul contenuto dei pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi. "La richiesta non è stata respinta, è stata dichiarata inammissibile, che è diverso". A parlare a Fanpage.it è l'avvocata di Stasi, Giada Bocellari, che si è espressa in merito a quanto chiesto, e prima ancora annunciato pubblicamente, dal team difensivo di Andrea Sempio, l'amico della famiglia Poggi indagato in concorso nel nuovo fascicolo sul delitto di Garlasco aperto dalla Procura di Pavia.

L'avvocato Liborio Cataliotti e la collega Angela Taccia avevano infatti fatto richiesta di un incidente probatorio informatico sui computer dei due fidanzati, ritenendo che all'interno dei dispositivi vi fosse il presunto movente di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco. Secondo i legali, l'esistenza di un movente dell'allora fidanzato di Chiara Poggi scagionerebbe Andrea Sempio, oggi indagato in concorso per l'omicidio.

Per Cataliotti e Taccia, l'entrata in scena recente nelle indagini non ha permesso alla difesa di Sempio di avere le copie forensi dei pc dei due fidanzati, non permettendo così di presentare consulenze informatiche di parte.

La legale di Stasi, dal suo canto, ha sottolineato che non si può parlare di "prove acquisite al buio" dalla Procura, che sta ancora indagando sulla posizione di Andrea Sempio. "La gip Garlaschelli non ha aspettato i due giorni previsti dal codice ritenendo subito che la richiesta di incidente probatorio fosse fuori dai casi previsti dalla legge. – ha ricordato – Esula dai casi previsti dal Codice di Procedura Penale per una lunga serie di ragioni".

Secondo Bocellari, gli accertamenti sui computer di Chiara Poggi e dell'allora fidanzato Alberto Stasi sono ripetibili e le copie forensi sono a disposizione delle parti dal 2007. "Saranno a disposizione anche della difesa di Andrea Sempio quando verranno chiuse le indagini" ha sottolineato Bocellari

"Lascia stupiti sentir dire che la Procura sta acquisendo delle prove al buio. – continua ancora la legale – Siamo fuori dal mondo del Diritto, perché la Procura non acquisisce prove, acquisisce degli elementi di prova, che è diverso. La prova vera e propria viene acquisita nel contraddittorio eventualmente in dibattimento. La fase delle indagini preliminari per gli indagati avviene con il segreto istruttorio, non si tratta di un evento eccezionale".

La dichiarazione arriva in "risposta" a quanto sottolineato da Cataliotti, che aveva invece dichiarato che la difesa di Sempio è attualmente "un'anatra zoppa" perché non ha potuto presentare le proprie consulenze informatiche. Secondo Cataliotti, il team è l'unico sprovvisto delle copie forensi dei pc, non avendo preso parte ai processi del passato. Questo avrebbe impedito la realizzazione di una consulenza di parte per confermare o smentire quanto finora emerso. La richiesta era quella di ottenere un contraddittorio per "avere tutti le stesse informazioni e prove" e soprattutto per "avere tutti elementi da portare davanti al giudice".

Per Bocellari, l'annuncio pubblico di richiesta, rimbalzato sui media, "è rispettabile dal punto di vista della strategia difensiva, ma inconsistente nelle sedi opportune" ha concluso la legale.

Nel frattempo, il Garante per la Privacy ha condannato i media che nei racconti sull'omicidio di Chiara Poggi, "diffondono immagini, nomi e particolari eccedenti le finalità informative". "Da tempo – scrive il Garante – l'Autorità segue l'evoluzione della vicenda sotto il profilo della protezione dei dati personali ed è già intervenuta nell'ambito delle sue competenze. L'aumento del livello di dettaglio con contesti personali e profili individuali induce il Garante a richiamare l'attenzione dei media: la pubblicazione di tali elementi, contrasta con il principio di essenzialità dell'informazione".

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