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Covid 19

Covid-19, cosa succede con le nuove misure in Lombardia e parte del Nord Italia

Cosa cambia in parte del Nord Italia con il nuovo Decreto del Consiglio dei ministri? Sospesi riti civili e funebri, chiusi cinema, teatri, musei, discoteche. Possono rimanere aperti bar e ristoranti, ma solo se viene rispettata la distanza interpersonale di un metro. Limitato l’accesso alle sale d’attesa di ospedali e strutture sanitarie.
A cura di Natascia Grbic
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Non sono bastate le precedenti misure prese dal Governo per cercare di contenere l'avanzata del coronavirus in Italia. Tanto che adesso il Consiglio dei ministri presieduto dal premier Giuseppe Conte ha messo a punto un nuovo decreto, stavolta molto più duro: il documento sarà diffuso nelle prossime ore, ma il Presidente del Consiglio ne ha anticipato i termini, che rappresentano una sorta di quarantena per parte del Nord Italia, ovvero per Lombardia, parte del Veneto, Emilia Romagna, Marche e Piemonte. Non si entra e non si esce se non per gravi motivi dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Si tratta di misure urgenti di contenimento che entreranno in vigore immediatamente e potranno essere differite solo da esigenze particolari e indifferibili. I controlli, come ha spiegato Conte, saranno affidati alle "forze di sicurezza".

Chiusa la Lombardia e parte del Nord Italia

È vietato entrare e uscire dai territori sopra menzionati, se non per gravi motivi. Anche la mobilità interna deve essere limitata, "salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza". Si consiglia alle persone con febbre o infezioni respiratorie di rimanere dentro casa e limitare al minimo i contatti sociali, fatta eccezione per il proprio medico curante. Chi ha temperatura superiore ai 37,5 gradi deve restare in casa e avvertire immediatamente il proprio medico, evitando di recarsi presso i servizi sanitari. I pazienti in quarantena o positivi al virus hanno il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione.

Coronavirus, le limitazioni agli eventi e competizioni sportive

Sono sospesi "gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati". Sono esonerati dal provvedimento gli impianti sportivi a porte chiuse, o quelli all'aperto, senza la presenza del pubblico. Gli atleti devono mantenere la distanza di un metro tra loro, mentre le associazioni e le società sportive devono "effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano." Viene inoltre richiesto ai datori di lavoro, pubblici e privati, di anticipare i periodi di ferie e congedo ordinario".

Chiusi cinema, musei, teatri; sospese manifestazioni ed eventi

Chiusi anche impianti sciistici, cinema, musei, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sospese le attività di ‘palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi'. Sospese le manifestazioni e gli eventi organizzati nei luoghi pubblici e privati. Sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. I luoghi di culto possono rimanere aperti, purché siano prese le misure necessarie a evitare assembramenti.

Coronavirus, scuole chiuse e concorsi pubblici sospesi

Sospesi anche i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e quelle di formazione superiore, compresi corsi universitari, professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Il decreto ammette però la possibilità di svolgere attività formative a distanza, a esclusione ‘dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa'. Sospesi i concorsi pubblici, tranne quelli per cui la valutazione dei candidati è basata esclusivamente sul curriculum o per via telematica, e quelli per il personale sanitario, che dovranno svolgersi a distanza oppure rispettando le distanze di un metro.

Aperti bar, ristoranti e negozi

Ristoranti, bar e negozi possono rimanere aperti, ma solo se sono in grado di far rispettare la distanza interpersonale di un metro. Se così non fosse, saranno sanzionati. Se a livello strutturale non è possibile far mantenere le distanze, allora gli esercizi commerciali dovranno chiudere.

Limitazioni ai pronto soccorso e strutture sanitarie

Gli accompagnatori non possono attendere i pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salvo indicazione contraria del personale sanitario. Limitato anche l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e dei professionisti necessari per gestire le unità di crisi.

Coronavirus, smart-working e attività commerciali aperte

Nei luoghi di lavoro, soprattutto per quanto riguarda incontri e riunioni, bisogna preferire le modalità di collegamento da remoto, in modo da evitare qualsiasi contratto. Se non fosse possibile, bisogna mantenere le distanze di un metro ed evitare assembramenti. Piccole e medie attività commerciali, negozi dei centri commerciali e dei mercati dovranno rimanere chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni di apertura, va comunque garantito il rispetto della distanza interpersonale di un metro, pena la sanzione e la chiusura. L'eccezione riguarda le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari.

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