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Se l’ex coniuge non paga, il mantenimento lo anticipa lo Stato con un Fondo di solidarietà

Il Fondo prevede 250.000 euro riservati agli assegni del 2016 e 500.000 euro per il 2017. Potrà fare domanda solo il coniuge che versi un evidente stato di bisogno. Lo Stato poi potrà rivalersi sulla parte che non ha versato quanto avebbe dovuto.
A cura di C. T.
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In caso di separazione di una coppia, il coniuge in difficoltà economica che non veda accreditarsi l'assegno di mantenimento ha adesso uno strumento per sopperire al suo bisogno finanziario. Con la Legge di Stabilità del 2016, infatti, è stato introdotto un Fondo di salidarietà, che, sostanzialmente, si sostituisce all'ex coniuge inadempiente e aiuta quello in difficoltà. Lo Stato poi potrà rivalersi sulla parte che non ha versato quanto avebbe dovuto. Approvata con decreto del ministero della Giustizia lo scorso 15 dicembre, la normaè stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio e  sarà pienamente operativa da lunedì prossimo, quando sarà possibile compilare i primi moduli per la richiesta di rimborso, disponibili sul sito Giustizia.it.

Il Fondo prevede 250.000 euro riservati agli assegni del 2016 e 500.000 euro per il 2017. Potrà fare domanda solo il coniuge che versi un evidente stato di bisogno: deve avere un Isee pari o inferiore a 3mila euro, e dimostrare di non essere in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento e a quello dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, con lui/lei conviventi. Qualora sussistano questi requisti, sarà possibile presentare istanza di accesso al fondo, depositando i moduli presso la cancelleria del tribunale di competenza. L'istanza dovrà contenere:

  • le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
  • il codice fiscale;
  • l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
  • l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;
  • l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
  • l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;
  • l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;
  • la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

All'articolo 7 del decreto è previsto che il ministero rientri poi in possesso dei soldi, initimando al coniuge inadempiente di provvedere al versamento entro dieci giorni. Qualora non provveda, il Ministero procederà con il pignoramento dei beni.

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