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La banca potrà pignorare la casa dopo 18 rate non pagate di mutuo

Via libera definitivo al decreto legislativo per l’applicazione della Direttiva europea sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali dal consiglio dei Ministri. Il provvedimento prevede la possibilità per la banca creditrice di vendere la casa del debitore dopo 18 mesi non consecutivi di rate non pagate, bypassando l’iter giudiziario.
A cura di Charlotte Matteini
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Dal consiglio dei Ministri è arrivato il via libera definitivo al decreto legislativo per l'applicazione della Direttiva europea sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ovvero il provvedimento che all'inizio di marzo, a causa dell'inserimento di una norma che prevedeva la possibilità per la banca creditrice di vendere la casa del debitore dopo 7 mesi non consecutivi di rate non pagate, provocò le accese proteste del Movimento 5 Stelle in Parlamento. Il Dlgs appena varato dal consiglio dei Ministri andrà a riformare l'articolo 120 del Testo Unico Bancario relativo alle inadempienze dei titolari di mutui ipotecari e la nuova modifica porterà a 18 mesi – non più quindi i 7 tanto contestati – il numero di rate del mutuo che dovranno risultare insolute per poter avviare la procedura di appropriazione coatta del bene ipotecato, bypassando l'iter giudiziario finora necessario.

In pratica, nel nuovo testo di legge, come spiega la nota diffusa da Palazzo Chigi, la finalità del decreto legislativo sarà quella di "garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili. La direttiva impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG)".

Insomma, il decreto legislativo riformulato dal Governo va quindi a delineare l’ambito di applicazione delle nuove norme europee, circoscrivendole ai soli mutui "aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale e i mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato".

Inoltre, il decreto individua anche i "canoni di comportamento, di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori", andando a inserire ulteriori norme utili a favorire i consumatori in oggettive difficoltà economiche e viene affidata alla Banca d’Italia la scrittura delle disposizioni attuative e l'individuazione dell'ambito di applicazione di determinate facilitazioni ai casi di bisogno o di debolezza del consumatore.

Sempre il decreto governativo impone che la presenza di queste nuove clausole debba essere chiara già alla stipula del contratto tra le parti, quindi pattuite e sottoscritte attraverso clausola espressa, e non possa quindi in alcun modo essere applicata retroattivamente ai contratti già sottoscritti. Nel caso in cui il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto ad ottenere l’eccedenza.

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