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Riforma del processo civile, ok della Camera a fiducia su decreto legge

Il sì dell’aula è arrivato con 353 voti favorevoli e 192 contrari. Il 6 novembre voto finale sul testo. I punti salienti del decreto.
A cura di Biagio Chiariello
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C’è il sì dell'aula della Camera alla fiducia al governo sul decreto per la riforma del processo civile.
L’ok di Montecitorio è arrivato con 353 voti favorevoli e 192 contrari. A chiedere il voto in Aula era stato il ministro delle Riforme e dei Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi. Il decreto aveva già incassato l’ok del Senato lo scorso 23 ottobre. a votazione finale sul testo è prevista per giovedì 6 novembre. L'approvazione del decreto giunge dopo una vera e propria maratona per evitare la decadenza del decreto che sarebbe andato in scadenza l'11 novembre.

Ecco i punti salienti del decreto legge (da La Stampa)

Cosa cambia con la riforma del processo civile

Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale. Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell’ipotesi in cui l’opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi. Gli arbitri dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all’albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell’ordine circondariale sulla base di criteri di selezione predeterminati e automatizzati da individuarsi in sede regolamentare. È previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con decreto ministeriale. L’intervento normativo prevede il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie (controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro).

Negoziazione assistita

Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del pm si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazione e divorzi 

I coniugi potranno comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza dei difensori non è obbligatoria. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.

I magistrati

Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dall’1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e procuratori dello Stato, fissata in 30 giorni.

Chi perde rimborsa le spese del processo

Per disincentivare l’abuso del processo, viene previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

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